Sentenza tar lazio su airbnb (piattaforme digitali per affitti brevi). Contiene esposizione sintetica sulla questione e sulla sentenza. Allegata normativa di riferimento e in link il testo integrale della sentenza - nota aggiuntiva della Redazione in progress
In particolare al Tar del Lazio, la famosa piattaforma digitale società Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments UK Limited, aveva presentato ricorso attraverso il quale chiedeva di pronunciarsi per l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha dato attuazione al regime fiscale introdotto per le locazioni brevi dall'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50.
L'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto l'obbligo per società che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare per brevi periodi, di operare una ritenuta del 21% (la cosiddetta cedolare secca) sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento.
Inoltre il citato provvedimento prevede che chi svolge attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici, se residente in Italia o che possiede una stabile organizzazione, dovrà operare come sostituto d'imposta.
Infine la normativa prevede che qualora il medesimo soggetto non risieda in Italia e sia riconosciuto privo di una stabile organizzazione, lo stesso è tenuto a nominare un rappresentante per adempiere agli obblighi fiscali in qualità di responsabile d'imposta.
A detta di Airbnb la normativa in vigore sarebbe in contrasto con quanto previsto con i principi dell’Unione europea basati sulla libertà di servizi e prestazioni nonché le disposizioni in materia di concorrenza che avrebbe come effetto lo sfalsamento del mercato e ostacolerebbe lo sviluppo di modelli innovativi che derivano dalla sharing economy.
Il ricorso al Tar del Lazio per la società Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments UK Limited. Airbnb è stato nefasto in quanto il Tar lo ha respinto e quindi il Tar del Lazio non ha ritenuto di annullare del regime fiscale introdotto per le locazioni brevi.
In particolare il Tar del Lazio in relazione al contrasto della normativa citata con il principio di libera prestazione di servizi ha affermato che l'articolo 56 TFUE "osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna". L'articolo dispone l'eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta per il fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sia fornita la prestazione. Rappresentano, pertanto, restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano od ostacolano l'esercizio di tale libertà, ma la normativa eccepita dalla società Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments UK Limited dispone obblighi fiscali in maniera univoca sia per soggetti intermediari che con residenza in Italia che non residenti operano come sostituti di imposta pagando l’imposta del 21%, anche tramite un rappresentante fiscale.
Inoltre il Tar del Lazio in relazione alla tutela della concorrenza ritiene impossibile ricondurre misure come quella prevista dall’articolo 4 commi 4,5 e 5 bis della legge 50/2017, nell'ambito degli interventi vietati agli Stati membri. Non si tratterebbe, infatti, di "misure in alcun modo discriminatorie della concorrenza, ma misure che intendono agevolare la riscossione di imposte sui redditi, che lo Stato ha adottato al fine di combattere un rilevante fenomeno di evasione fiscale.
Del resto l'Unione europea ha deciso di non interferire sulle politiche nazionali in materia di imposte sul reddito, lasciate alla competenza esclusiva degli Stati membri. L'unico limite è che l'intervento statale deve rispettare le libertà fondamentali sancite dal Trattato, che nel caso al Tar del Lazio non appaiono violate. Quindi la società Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments UK Limited.
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2. Documentazione
D.L. 24/04/2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
ART. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Link alla Sentenza Tar del Lazio: n. 2207 18 febbraio 2019