Roma, 10 dicembre 1999.

Nota sulle condizioni di vendita degli alloggi degli Enti Previdenziali: la questione cooperative.

Da diverse sedi ci pervengono delle richieste di chiarimento sulla nostra posizione in merito alla possibilità, offerta dalla legge finanziaria, di costituire delle cooperative per l’acquisto a prezzi scontati degli alloggi di tali enti messi nel piano di vendita.

In modo sintetico questa è la nostra posizione:

  1. Ogni ulteriore sconto ai prezzi di vendita è da noi valutato in modo positivo.
  2. E’ preferibile che se di cooperative di tratta esse siano indipendenti, cioè autonome dal punto di vista finanziario e gestionale.
  3. Il rischio di un collegamento alle centrali nazionali o regionali delle cooperative – che non sia limitato ad una utile consulenza tecnica indirizzata alla costituzione della cooperativa indipendenti di inquilini/acquirenti – è quello che si dia luogo, e questo lo affermiamo alla luce di numerosissimi e incresciosi episodi avvenuti in diverse regioni – ad una complessa catena di corresponsabilità tra blocchi di inquilini di diverse zone, per la presenza di situazioni difformi nei fabbricati con percentuali diverse di acquirenti e non acquirenti.
  4. Questo porterebbe all’accollo da parte dei neo-acquirenti di una quantità di problemi che obbligherebbe i condomini ad affidarsi a "terzi", cioè a costose strutture burocratiche la cui voracità è ben nota.
  5. Sconsigliamo vivamente la costituzione di cooperative di qualsiasi tipo nel caso che nello stesso fabbricato coesistano inquilini e proprietari in una misura abnorme per evidenti problemi di gestione delle spese comuni e delle eventuali morosità. Questo lo affermiamo alla luce di una pluriennale esperienza nell’edilizia residenziale pubblica.
  6. Come ulteriore considerazione informiamo le sedi dell’U.I. che l’art. 3 della legge Finanziaria non OBBLIGA gli inquilini potenziali acquirenti a costituirsi nella forma cooperativa per accedere agli sconti; essi possono anche presentare la loro richiesta all’Ente Previdenziale con qualsiasi forma associativa prevista dal codice civile.
  7. Infine l’Unione Inquilini esprime una forte convinzione della inopportunità, a dir poco, della sovrapposizione di strutture sindacali dell’inquilinato con altri interessi.

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