Nota sulle condizioni di vendita degli alloggi degli Enti Previdenziali: la questione cooperative.

Roma, 13 dicembre 1999

Da diverse sedi ci pervengono delle richieste di chiarimento sulla nostra posizione in merito alla possibilità, offerta dalla legge finanziaria, di costituire delle cooperative per l’acquisto a prezzi scontati degli alloggi di tali enti messi nel piano di vendita.

In modo sintetico questa è la nostra posizione:

  • Ogni ulteriore sconto ai prezzi di vendita è da noi valutato in modo positivo.
  • E’ preferibile che se di cooperative di tratta esse siano indipendenti, cioè autonome dal punto di vista finanziario e gestionale.
  • Il rischio di un collegamento alle centrali nazionali o regionali delle cooperative – che non sia limitato ad una utile consulenza tecnica indirizzata alla costituzione della cooperativa indipendenti di inquilini/acquirenti – è quello che si dia luogo, e questo lo affermiamo alla luce di numerosissimi e incresciosi episodi avvenuti in diverse regioni, – ad una complessa catena di corresponsabilità tra blocchi di inquilini di diverse zone, per la presenza di situazioni difformi nei fabbricati con percentuali diverse di acquirenti e non acquirenti.
  • Questo porterebbe all’accollo da parte dei neo-acquirenti di una quantità di problemi che obbligherebbe i condomini ad affidarsi a "terzi", cioè a costose strutture burocratiche la cui voracità è ben nota.
  • Sconsigliamo vivamente la costituzione di cooperative di qualsiasi tipo nel caso che nello stesso fabbricato coesistano inquilini e proprietari in una misura abnorme (es. 60-40 ma anche 70-30) per evidenti problemi di gestione delle spese comuni e degli eventuali contenziosi. Questo lo affermiamo alla luce di una pluriennale esperienza nell’edilizia residenziale pubblica.
  • Come ulteriore considerazione informiamo le sedi dell’U.I. che l’art. 3 della legge Finanziaria non OBBLIGA gli inquilini potenziali acquirenti a costituirsi nella forma cooperativa per accedere agli sconti; essi possono anche presentare la loro richiesta all’Ente Previdenziale con qualsiasi forma associativa prevista dal codice civile.
  • Infine, l’Unione Inquilini esprime una forte convinzione della inopportunità, a dir poco, della sovrapposizione di strutture sindacali dell’inquilinato con altri interessi.

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