Nota sulle condizioni di vendita degli alloggi degli Enti Previdenziali:
la questione cooperative.
Roma, 13 dicembre 1999
Da diverse sedi ci pervengono delle richieste di chiarimento sulla
nostra posizione in merito alla possibilità, offerta dalla legge finanziaria, di
costituire delle cooperative per lacquisto a prezzi scontati degli alloggi di tali
enti messi nel piano di vendita.
In modo sintetico questa è la nostra posizione:
- Ogni ulteriore sconto ai prezzi di vendita è da noi valutato in modo positivo.
- E preferibile che se di cooperative di tratta esse siano indipendenti, cioè
autonome dal punto di vista finanziario e gestionale.
- Il rischio di un collegamento alle centrali nazionali o regionali delle cooperative
che non sia limitato ad una utile consulenza tecnica indirizzata alla
costituzione della cooperativa indipendenti di inquilini/acquirenti è quello
che si dia luogo, e questo lo affermiamo alla luce di numerosissimi e incresciosi episodi
avvenuti in diverse regioni, ad una complessa catena di corresponsabilità tra
blocchi di inquilini di diverse zone, per la presenza di situazioni difformi nei
fabbricati con percentuali diverse di acquirenti e non acquirenti.
- Questo porterebbe allaccollo da parte dei neo-acquirenti di una quantità di
problemi che obbligherebbe i condomini ad affidarsi a "terzi", cioè a costose
strutture burocratiche la cui voracità è ben nota.
- Sconsigliamo vivamente la costituzione di cooperative di qualsiasi tipo nel caso che
nello stesso fabbricato coesistano inquilini e proprietari in una misura abnorme (es.
60-40 ma anche 70-30) per evidenti problemi di gestione delle spese comuni e degli
eventuali contenziosi. Questo lo affermiamo alla luce di una pluriennale esperienza
nelledilizia residenziale pubblica.
- Come ulteriore considerazione informiamo le sedi dellU.I. che lart. 3 della
legge Finanziaria non OBBLIGA gli inquilini potenziali acquirenti a costituirsi nella
forma cooperativa per accedere agli sconti; essi possono anche presentare la loro
richiesta allEnte Previdenziale con qualsiasi forma associativa prevista dal codice
civile.
- Infine, lUnione Inquilini esprime una forte convinzione della inopportunità, a
dir poco, della sovrapposizione di strutture sindacali dellinquilinato con altri
interessi.
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