Roma, 28 marzo 2000.

Oggetto: bandi per l'assegnazione di contributi art 11 L. 431/98. Punteggi. Interpretazioni.

Il Ministero dei Lavori Pubblici su nostra istanza ha formulato un parere scritto (n. 38/2000, del 18.2.2000 - che si allega alla presente) che :

1) esclude l'immissione di altre clausole per l'accesso al bando oltre a quelle stabilite dall'art. 1 comma 1 del decreto 7 giugno 1999: illegittime le clausole di esclusioni rapportate all'accertamento di eventuali patrimoni immobiliari e mobiliari:

2) precisa che il "legislatore ha inteso operare, nell'istituire il Fondo nazionale, una sostanziale equi-parazione tra i criteri valutativi per l'eccesso all'edilizia residenziale pubblica e quelli previsti per beneficiare dei contributi integrativi".

Pertanto i bandi devono rispettare tali vincoli.

In dettaglio: poiché l'accesso all'ERP è regolato dalla legge 457/78 e successive integrazioni, si intende che i limiti di reddito sono indicati da tale legge, con le deduzioni per le persone a carico e diminuiti del 40% per i redditi da lavoro dipendente e/o da pensione.

Le percentuali di incidenza dell'affitto sul reddito, indicati dal decreto del Min. LLPP 7.6.99, sono di conseguenza sempre valutati sui redditi "convenzionali".

Esempio:

1) reddito imponibile 20.000.000. Reddito convenzionale 12.000.000. Incidenza dell'affitto sul reddito 24% = lire 2.800.000 : 12 = 240.000 al mese.

Se l'inquilino paga lire 500.000 al mese avrà una integrazione mensile di lire 260.000.

2) reddito imponibile 25.000.000. Reddito convenzionale 15.000.000. Incidenza dell'affitto sul reddito 24% = lire 3.600.000:12 = 300.000.

Se l'inquilino paga lire 700.000 al mese avrà una integrazione mensile di lire 400.000.

N.B. non tutti i comuni hanno precisato che il reddito da considerare è quello convenzionale; ma tutti hanno sempre indicato che si tratta del reddito "previsto per l'accesso all'ERP" ritenendo tale formula esaustiva.


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