|
"Quello che a Roma è sterco
in Toscana è
oro?"
Inquilini
contro la Regione Toscana.
Firenze, 5 luglio 2002.
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Oggetto: 1) premessa; 2)
osservazioni sulla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 109
del 26 giugno 2002 - concernente il riordino delle competenze in materia
d'edilizia residenziale pubblica (legge regionale 3 novembre 1998 n. 77); 3)
richiesta d'intervento del Governo ai sensi della Legge Costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, art. 8 sost. dell'art. 127 della
Costituzione.
1.
Premessa:
Circa 800.000 alloggi più un
numero ingente d'unità immobiliari ad uso non abitativo sono di proprietà degli
IACP o Enti derivati (Ater, Aler ecc.).
E' in corso un disordinato
processo a livello di diverse regioni che ha come oggetto il trasferimento dei
tale proprietà alle medesime o ai Comuni.
Una legge, quella
dell'Emilia Romagna, una legge e una deliberazione, in Toscana, progetti di
diversa iniziativa nel Lazio e in Lombardia vanno più o meno verso tale
direzione; in altre regioni se ne discute, in altre si tende a non mutare
l'assetto proprietario.
Di fatto sta succedendo
quello che lo stesso D. Legislativo n. 112/98 cercava di evitare; e cioè che ad
un assetto unitario dell'ERP regolato da leggi nazionali, da delibera del CIPE
alle quali le Regioni dovevano attenersi salvo aggiustamenti derivati dalle
specificità sociali del territorio, si sostituisse il puro e semplice spoglio di
tale patrimonio residenziale; un
patrimonio, derivato, è bene non scordarlo, dai contributi Gescal, cioè
non dai bilanci dello stato, delle regioni o degli enti locali, ma dalle
trattenute sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.
L'Unione Inquilini su questo
tema ha tenuto recentemente un convegno nazionale, Milano 26 maggio 2002, i cui
atti sono su internet, ma che alleghiamo alla presente nota.
Sulla questione specifica,
che riguarda lo scioglimento delle ATER della Toscana, contestuale a quello del
trasferimento della loro proprietà ai Comuni (la parte abitativa) e alla S.p.A.
di gestione (quella non abitativa), l'Unione Inquilini di Firenze ha elaborato
una cronistoria critica che ugualmente alleghiamo.
2. Osservazioni alla
deliberazione della Regione Toscana
n. 109 del 26 giugno
2002.
L'Unione Inquilini per la
rilevanza nazionale della questione ha richiesto alla segreteria nazionale di
agire nei confronti della Regione Toscana con un intervento presso il Governo.
Pertanto il segretario
nazionale e legale rappresentante dell'Unione Inquilini, trasmette al Governo le
seguenti osservazioni sulla deliberazione in oggetto:
1.
Sull'incompetenza della
Regione a legiferare sull'assetto proprietario (art. 64 D. legisl.
112/98).
Durante la seduta del
Consiglio Regionale del 26 giugno 2002 e all'interno di una serrata discussione
sulla proposta di deliberazione n. 561/2002 , poi deliberazione n. 109/2002,
l'assessore alla casa Riccardo Conti ha letto una nota nella quale afferma che
gli art. 59 e successivi del decreto legislativo 112/98 disciplinano il
conferimento delle funzioni amministrative in materia d'edilizia residenziale
pubblica alle regioni e agli enti locali. In particolare egli si riferisce
all'art. 63 che prevede a tale scopo una procedura
specifica.
Afferma che la deliberazione
in oggetto ha rispettato tale procedura.
A prescindere da tale
questione, che affrontiamo successivamente, si può rilevare che nella sezione III del D. legisl. 112/98
c'è - dopo il 63 - l'art. 64
(patrimonio edilizio) che recita testualmente che: "
Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica,
fatto salvo quello di proprietà degli enti locali" .
E' del tutto evidente che
senza un provvedimento legislativo dello Stato il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà degli IACP o ATER che dir si voglia non è
soggetto di operazioni di qualsiasi natura che ne modificano l'assetto.
Né l'art. 64 contiene dei
termini temporali per la realizzazione di tale presupposto, oltre i quali
potrebbe intervenire con atto autonomo la Regione.
L'art. 64 deriva dalla
consapevolezza del legislatore sulla complessità della stessa natura del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
La parte che riguarda gli
IACP è anch'essa articolata, una quota minoritaria derivata da autofinanziamenti
"storici" degli Enti, l'altra nettamente maggioritaria dai finanziamenti ex
legge 14 febbraio 1963, n. 60 (fondi Gescal).
Il trasferimento agli IACP
degli immobili realizzati con i diversi "piani" di ERP era da sempre atto dello
Stato, così come tutta la normativa relativa alla loro gestione; così per gli
IACP si doveva parlare di proprietà derivata e "strumentale" e non originaria.
In ogni caso era ed è lo
Stato a dover agire anche in caso di decisioni di trasferimento di tale
proprietà ad altri soggetti (pubblici o privati), come è del resto avvenuto per
il trasferimento ai Comuni delle proprietà del demanio.
L’assenza di un indirizzo
unitario può d’altra parte portare a conseguenze aberranti: ci riferiamo ancora
alla deliberazione n. 109/2002 della Regione Toscana, quando non solo avalla il
trasferimento del patrimonio ATER ai Comuni, ma decide lo SCORPORO di parte del
patrimonio dell’ATER di Firenze CONSEGNANDOLO IN PROPRIETA’ alla “società di gestione” che nel caso
in oggetto ha la forma giuridica di S.p.A.
Non si tratta di poca cosa:
sono 133 unità immobiliari con un valore di mercato intorno ai 13 miliardi di
lire!
A nostro avviso si tratta di
una questione insuperabile e dirimente per tutto l'impianto toscano ma anche per
gli atti di altre Regioni alla quale va data la risposta legislativa prescritta
dall'art. 64. Si tratta di questione di enorme valenza istituzionale, sociale ed
economica che non può essere glissata.
2.
Sull'illegittimità
dell'atto.
Ad abundantiam sottoponiamo
al Governo un'ulteriore considerazione:
la Legge Regionale Toscana
n. 77 del 2 novembre 1998 contiene una nota, al titolo
medesimo:
"V. B.U. 23 novembre 1998 n. 37.
Avviso sulla decorrenza. "
Si comunica che, ferma restando l'entrata in vigore della legge in oggetto il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte
della Regione e degli Enti Locali delle funzioni disciplinate dalla legge
suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è
subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto
legislativo n. 112/1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che
tale decorrenza determineranno".
La deliberazione della
Regione Toscana n. 109 del 26
giugno 2002 ai cpv 1 e 2 , in un "richiamato" e in un "precisato" indica quali sono le fonti
legislative che hanno reso possibile tale atto; di seguito
:
" Richiamato il D.lgs. 31
marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59" che all'art. 63 stabilisce che il trasferimento delle
competenze alle Regioni è reso operativo tramite Accordi di Programma tra la
competente amministrazione dello Stato e ciascuna
Regione;
Precisato che i suddetti
Accordi di programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione generale
delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Toscana,
sono stati stipulati in data 29 gennaio 2001( edilizia residenziale agevolata) e
in data 19 marzo 2001 (edilizia residenziale
sovvenzionata);"
I due accordi di programma
si riferiscono a materia diversa da quella della deliberazione in oggetto e
precisamente ed unicamente al trasferimento dei residui fondi ex Gescal
alla Regione Toscana.
Si ricorda invece che sia la
L.R.T. n. 77/1998 che la deliberazione n. 109/2002 trattano del riordino delle
competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e più precisamente del
trasferimento della proprietà delle ATER ai Comuni e dello scioglimento
delle ATER.
Trattasi pertanto a nostro
avviso di accordi di programma incapaci a produrre tali effetti.
3. Conclusioni e richieste
al Governo
La L. R. T. n. 77/1998 e la
deliberazione della R.T. n. 109/2002 sono prive di effetti, per due ordini di
ragioni:
1.
L'art. 64 del D. lgs. 112/98
esclude la competenza delle Regioni a legiferare autonomamente sull'assetto del
patrimonio di ERP;
2.
Gli Accordi di Programma
indicati nella deliberazione n. 109/2002 della Regione Toscana (29.01.2001 e
19.03.2001) si riferiscono ad altra materia.(trasferimento dei fondi ex
Gescal).
Il Governo esamini
l'impianto da noi contestato e nel caso sottoponga gli atti della Regione
Toscana a giudizio di costituzionalità
ai sensi della Legge Costituzionale n. 3/2002 art. 8.
.
Il segretario
nazionale
dell'Unione
Inquilini
|
||