"Quello che a Roma è sterco

   in Toscana è oro?"

 

Il contenuto dell'intervento dell'Unione

Inquilini contro la Regione Toscana.

Firenze,  5 luglio 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Oggetto: 1) premessa; 2) osservazioni sulla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26 giugno 2002 - concernente il riordino delle competenze in materia d'edilizia residenziale pubblica (legge regionale 3 novembre 1998 n. 77); 3) richiesta d'intervento del Governo ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8 sost. dell'art. 127 della Costituzione.

1. Premessa:

 

Circa 800.000 alloggi più un numero ingente d'unità immobiliari ad uso non abitativo sono di proprietà degli IACP o Enti derivati (Ater, Aler ecc.).

E' in corso un disordinato processo a livello di diverse regioni che ha come oggetto il trasferimento dei tale proprietà alle medesime o ai Comuni.

Una legge, quella dell'Emilia Romagna, una legge e una deliberazione, in Toscana, progetti di diversa iniziativa nel Lazio e in Lombardia vanno più o meno verso tale direzione; in altre regioni se ne discute, in altre si tende a non mutare l'assetto proprietario.

Di fatto sta succedendo quello che lo stesso D. Legislativo n. 112/98 cercava di evitare; e cioè che ad un assetto unitario dell'ERP regolato da leggi nazionali, da delibera del CIPE alle quali le Regioni dovevano attenersi salvo aggiustamenti derivati dalle specificità sociali del territorio, si sostituisse il puro e semplice spoglio di tale patrimonio residenziale; un  patrimonio, derivato, è bene non scordarlo, dai contributi Gescal, cioè non dai bilanci dello stato, delle regioni o degli enti locali, ma dalle trattenute sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.

L'Unione Inquilini su questo tema ha tenuto recentemente un convegno nazionale, Milano 26 maggio 2002, i cui atti sono su internet, ma che alleghiamo alla presente nota.

Sulla questione specifica, che riguarda lo scioglimento delle ATER della Toscana, contestuale a quello del trasferimento della loro proprietà ai Comuni (la parte abitativa) e alla S.p.A. di gestione (quella non abitativa), l'Unione Inquilini di Firenze ha elaborato una cronistoria critica che ugualmente alleghiamo.

 

2. Osservazioni alla deliberazione della Regione Toscana

n. 109 del 26 giugno 2002.

 

L'Unione Inquilini per la rilevanza nazionale della questione ha richiesto alla segreteria nazionale di agire nei confronti della Regione Toscana con un intervento presso il Governo.

Pertanto il segretario nazionale e legale rappresentante dell'Unione Inquilini, trasmette al Governo le seguenti osservazioni sulla deliberazione in oggetto:

 

1.      Sull'incompetenza della Regione a legiferare sull'assetto proprietario (art. 64 D. legisl. 112/98).

 

Durante la seduta del Consiglio Regionale del 26 giugno 2002 e all'interno di una serrata discussione sulla proposta di deliberazione n. 561/2002 , poi deliberazione n. 109/2002, l'assessore alla casa Riccardo Conti ha letto una nota nella quale afferma che gli art. 59 e successivi del decreto legislativo 112/98 disciplinano il conferimento delle funzioni amministrative in materia d'edilizia residenziale pubblica alle regioni e agli enti locali. In particolare egli si riferisce all'art. 63 che prevede a tale scopo una procedura specifica.

Afferma che la deliberazione in oggetto ha rispettato tale procedura.

 

A prescindere da tale questione, che affrontiamo successivamente, si può  rilevare che  nella sezione III del D. legisl. 112/98 c'è - dopo il 63 - l'art. 64 (patrimonio edilizio) che recita testualmente che: " Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale  pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali"  .

E' del tutto evidente che senza un provvedimento legislativo dello Stato il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP o ATER che dir si voglia non è soggetto di operazioni di qualsiasi natura che ne modificano l'assetto.

Né l'art. 64 contiene dei termini temporali per la realizzazione di tale presupposto, oltre i quali potrebbe intervenire con atto autonomo la Regione.

L'art. 64 deriva dalla consapevolezza del legislatore sulla complessità della stessa natura del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La parte che riguarda gli IACP è anch'essa articolata, una quota minoritaria derivata da autofinanziamenti "storici" degli Enti, l'altra nettamente maggioritaria dai finanziamenti ex legge 14 febbraio 1963, n. 60 (fondi Gescal).

Il trasferimento agli IACP degli immobili realizzati con i diversi "piani" di ERP era da sempre atto dello Stato, così come tutta la normativa relativa alla loro gestione; così per gli IACP si doveva parlare di proprietà derivata e "strumentale" e non originaria.

In ogni caso era ed è lo Stato a dover agire anche in caso di decisioni di trasferimento di tale proprietà ad altri soggetti (pubblici o privati), come è del resto avvenuto per il trasferimento ai Comuni delle proprietà del demanio.

L’assenza di un indirizzo unitario può d’altra parte portare a conseguenze aberranti: ci riferiamo ancora alla deliberazione n. 109/2002 della Regione Toscana, quando non solo avalla il trasferimento del patrimonio ATER ai Comuni, ma decide lo SCORPORO di parte del patrimonio dell’ATER di Firenze CONSEGNANDOLO IN PROPRIETA’  alla “società di gestione” che nel caso in oggetto ha la forma giuridica di S.p.A.

Non si tratta di poca cosa: sono 133 unità immobiliari con un valore di mercato intorno ai 13 miliardi di lire!

A nostro avviso si tratta di una questione insuperabile e dirimente per tutto l'impianto toscano ma anche per gli atti di altre Regioni alla quale va data la risposta legislativa prescritta dall'art. 64. Si tratta di questione di enorme valenza istituzionale, sociale ed economica che non può essere glissata.

2.      Sull'illegittimità dell'atto.

 

Ad abundantiam sottoponiamo al Governo un'ulteriore considerazione:

la Legge Regionale Toscana n. 77 del 2 novembre 1998 contiene una nota, al titolo medesimo:

 

"V. B.U. 23 novembre 1998 n. 37. Avviso sulla decorrenza. " Si comunica che, ferma restando l'entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti Locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno".

 

La deliberazione della Regione Toscana n.  109 del 26 giugno 2002 ai cpv 1 e 2 , in un "richiamato" e in un "precisato" indica quali sono le fonti legislative che hanno reso possibile tale atto; di seguito :

" Richiamato il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che all'art. 63 stabilisce che il trasferimento delle competenze alle Regioni è reso operativo tramite Accordi di Programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;

Precisato che i suddetti Accordi di programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Toscana, sono stati stipulati in data 29 gennaio 2001( edilizia residenziale agevolata) e in data 19 marzo 2001 (edilizia residenziale sovvenzionata);"

I due accordi di programma si riferiscono a materia diversa da quella della deliberazione in oggetto e precisamente ed unicamente al trasferimento dei residui fondi ex Gescal alla Regione Toscana.

Si ricorda invece che sia la L.R.T. n. 77/1998 che la deliberazione n. 109/2002 trattano del riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e più precisamente del trasferimento della proprietà delle ATER ai Comuni e dello scioglimento delle  ATER.

Trattasi pertanto a nostro avviso di accordi di programma incapaci a produrre tali effetti.

 

3. Conclusioni e richieste al Governo

 

La L. R. T. n. 77/1998 e la deliberazione della R.T. n. 109/2002 sono prive di effetti, per due ordini di ragioni:

1.      L'art. 64 del D. lgs. 112/98 esclude la competenza delle Regioni a legiferare autonomamente sull'assetto del patrimonio di ERP;

2.      Gli Accordi di Programma indicati nella deliberazione n. 109/2002 della Regione Toscana (29.01.2001 e 19.03.2001) si riferiscono ad altra materia.(trasferimento dei fondi ex Gescal).

 

Il Governo esamini l'impianto da noi contestato e nel caso sottoponga gli atti della Regione Toscana a giudizio di costituzionalità  ai sensi della Legge Costituzionale n. 3/2002 art. 8. 

.                     

Il segretario nazionale

dell'Unione Inquilini