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Emendamenti maxi emendamento finanziaria per il 2004

Art.26

Al comma 4 sostituire il testo con il seguente:

"Il comma  8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 , n° 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n° 410 il secondo periodo  è sostituito dal seguente: 

8. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo secondo i coefficienti in vigore, nonché  un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei  conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere. "

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Proposta  di Compensazione ( eventuale) per circa 300 milioni di euro

a) L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n° 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla dati di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n° 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.".

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art.26

al comma 8 sostituire il testo con il seguente:

"8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n° 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n° 410 , è aggiunto il seguente:

"17.bis. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri  enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legge n° 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n° 448 e successive modificazioni."

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Art.26

Dopo il comma 2 inserire il comma 2 bis con il seguente testo:

"2 bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n° 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei famigliari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita."

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Art.26

Dopo il comma 4 inserire il comma 4 bis con il seguente testo:

"4 bis Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 , ° 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n° 410, le parole " 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti " 40 per cento"

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art.26

dopo il comma 4 inserire il comma 4 bis con il seguente testo:

"4 bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n° 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 , n° 410, è aggiunto alla fine il seguente periodo: " Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione."

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Art.26 comma 4 bis

Dopo il comma 4 inserire il comma 4 bis con il seguente testo:

"4 bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre , n° 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n° 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile."

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Art.26 comma 4 bis

"4 bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente : " nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze."

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Art.26 comma 5 bis

Dopo il comma 5 inserire il comma 5 bis con il seguente testo:

"5 bis Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: " Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.".

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art.26 comma 8

sostituire il testo del comma 8 con il seguente:

"8. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente: " Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai  conduttori di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte di citati soggetti pubblici deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione."

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Art.26

Sopprimere il comma 9

Art.26 comma 9

Sostituire il testo con il seguente: "9.Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410 sostituire il testo con il seguente: "20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001 al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino oltre  il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere."

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Art.26 bis

 Dopo l'articolo 26 inserire l'articolo 26 bis con il seguente testo:

"26 bis

1.      Tutte le procedure di vendita, di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n° 410, in essere alla data d entrata in vigore del presente decreto legge sono sospese e riattivate con l'applicazione  delle disposizioni del precedente articolo 26." 

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