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10 Gennaio 2002 PROTOCOLLO
D’INTESA in materia di contratti di
locazione di immobili urbani destinati ad uso abitativo (art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art. 1, comma 5, del decreto
ministeriale 5 marzo 1999) ANIA, in persona del …… pro-tempore …… Confedilizia, in persona del …... e le Organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, in persona del …… SICET, in persona del …… UNIAT, in persona del …… UNIONE INQUILINI, in persona del …… premesso che -
l’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 prevede la
possibilità di stipulare contratti di locazione relativi ad unità
immobiliari ad uso abitativo adottando particolari modalità alle quali è
connessa la concessione di determinati benefici fiscali; -
l’art. 1, comma 5, del D.M. 5 marzo 1999 prevede, con riferimento
alla tipologia di contratti sopra individuati, la stipulazione di accordi
integrativi tra le Organizzazioni sindacali degli inquilini e, tra
l’altro, le imprese di assicurazione sottoscrivono il presente Protocollo d’intesa al
fine di concordare i seguenti documenti di riferimento: Schema di Accordo aggiuntivo-integrativo Contratto-tipo di locazione Regolamento per la ripartizione dei costi e delle
spese. Tali documenti, di seguito concordati tra le Parti,
saranno utilizzati come modelli per la stesura degli Accordi
aggiuntivi-integrativi territoriali da depositare presso i Comuni
interessati. Le
Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Protocollo
d’intesa, sulla necessità che il confronto per la definizione e la
sottoscrizione degli Accordi aggiuntivi-integrativi territoriali sia
concentrato, per ragioni condivise di funzionalità, in riunioni da
tenersi esclusivamente presso le città di Firenze, Milano, Napoli e Roma. Gli Accordi aggiuntivi-integrativi definiti in quelle
sedi saranno sottoscritti direttamente dai rappresentanti delle
Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali degli inquilini, o dai
rispettivi dirigenti nazionali per delega delle Associazioni stesse. Resta
inteso tra le Parti che il confronto di cui sopra sarà limitato alla sola
determinazione dei canoni, essendo stati già stabiliti, con il Protocollo
d’intesa, i principi generali e fondamentali cui attenersi. Le
previsioni di cui al presente Protocollo d’intesa hanno validità, nei
limiti nello stesso precisati, se ed in quanto vengano recepite negli
Accordi aggiuntivi-integrativi territoriali sottoscritti dai
rappresentanti delle Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali
degli inquilini, direttamente o tramite loro rappresentanti validamente
delegati. Quanto ai predetti principi generali e fondamentali,
le Parti intervenute convengono e sottoscrivono quanto segue: 1.
Per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione
scaduti o in scadenza e di quelli relativi agli alloggi che si renderanno
disponibili si terrà conto dei seguenti elementi: -
canoni attualmente praticati dalle imprese assicuratrici per
la stipulazione dei contratti ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge
n. 431 del 1998, nonché canoni attualmente corrisposti dagli inquilini
che abbiano rinnovato il contratto in base all’art. 11 della legge 8
agosto 1992, n. 359 (c.d. “patti in deroga”); -
incidenza dei benefici fiscali previsti dall’art. 8 della
legge n. 431 del 1998; -
specificità dei territori e degli immobili; -
durata del contratto. I canoni unitari, come determinati sulla base degli
elementi sopra stabiliti, si dovranno collocare all’interno delle fasce
di oscillazione risultanti dagli accordi già depositati a livello
territoriale. 2.
Le Parti concordano di utilizzare l’allegato
contratto-tipo per la stipula dei contratti di locazione di cui al
precedente punto 1), in tutto il territorio nazionale. Le Parti concordano
altresì di utilizzare l’allegato regolamento per la ripartizione dei
costi e delle spese, in tutto il territorio nazionale. 3.
I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi
stabiliti dal precedente punto 1, saranno riferiti alla superficie
convenzionale ex lege 27 luglio 1978, n. 392. In riferimento agli accordi
territoriali che prevedono criteri di misurazione della superficie degli
alloggi diversi da quello sopra indicato, le Parti concordano di adottare
i coefficienti di riparametrazione stabiliti dalla Confedilizia e dalle
Organizzazioni sindacali degli inquilini per rapportare i predetti canoni
unitari alla superficie misurata secondo quanto previsto dagli stessi
accordi territoriali. 4.
Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire la
variazione di tutti i contratti di locazione – stipulati prima della
data odierna ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998
con inquilini già conduttori della medesima unità immobiliare – per i
quali risulti possibile l’applicazione del presente Protocollo
d’intesa. Tali contratti saranno modificati, in occasione della prima
scadenza fiscale utile, con apposito atto di novazione. 5.
Le Parti dichiarano la propria disponibilità a trovare
soluzioni per gli inquilini meno abbienti (vale a dire con reddito del
nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro subordinato o da
trattamento pensionistico, non superiore a lire 30 milioni lordi),
adottando procedure atte ad agevolare per gli aventi diritto l’accesso
ai contributi per gli inquilini previsti dalla legge n. 431 del 1998. 6.
La scadenza del presente Protocollo d’intesa viene fissata
al 31 dicembre 2003; le Parti si danno reciproco affidamento di prevedere
nuovi incontri prima di tale data finalizzati al rinnovo del Protocollo
d’intesa stesso. Il presente Protocollo d’intesa cesserà
automaticamente di produrre effetti in caso di modificazioni della
disciplina della locazione degli immobili ad uso abitativo, nonché di
modificazioni del regime impositivo a carico degli immobili che dovessero
alterare l’attuale assetto dei benefici fiscali derivanti
dall’applicazione del regime contrattuale di cui all’art. 2, comma 3,
della legge n. 431 del 1998. 7.
Qualora esistano realtà territoriali ed immobili
relativamente ai quali la misura dei canoni, da determinarsi sulla base
degli elementi di cui al punto 1 del presente Protocollo d’intesa, non
sia riconducibile all’interno delle fasce di oscillazione stabilite
dagli attuali accordi territoriali depositati nei comuni interessati, le
Parti si impegnano a riesaminare dette situazioni purché, nel periodo di
vigenza del Protocollo d’intesa stesso, gli accordi territoriali già
depositati siano modificati con l’introduzione di fasce di oscillazione
diverse da quelle attuali. 8.
Gli effetti del presente Protocollo d’intesa e dei
conseguenti accordi aggiuntivi-integrativi saranno sospesi limitatamente
ai casi in cui, nel periodo di vigenza del Protocollo d’intesa stesso,
dovessero intervenire modificazioni degli accordi territoriali già
depositati. In tal caso, le Parti si impegnano ad aprire nuovi confronti
territoriali per ogni realtà in cui siano presenti immobili di proprietà
delle imprese di assicurazione. 9.
Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi
all’interpretazione del presente Protocollo d’intesa, prima del
ricorso alla magistratura, vengano ricondotti ad un apposito tavolo di
conciliazione, al quale parteciperanno i firmatari del Protocollo
d’intesa stesso. DICHIARAZIONI A VERBALE: 1)
L’ANIA precisa che il presente Protocollo d’intesa non ha
efficacia vincolante per le singole imprese di assicurazione aderenti
all’Associazione che non volessero uniformarsi a quanto qui
sottoscritto. In ogni caso, l’ANIA si impegna a fare opera di
sensibilizzazione nei confronti delle imprese associate per un’adesione
generalizzata al Protocollo d’intesa stesso. 2)
L’ANIA precisa che, qualora le imprese assicuratrici
trasferissero in qualsiasi forma propri immobili ad altro soggetto,
ancorché facente parte del medesimo “gruppo”, questi stessi immobili
– a partire dalla data del trasferimento – non saranno soggetti alla
regolamentazione del presente Protocollo d’intesa. 3)
L’ANIA precisa che le singole imprese di assicurazione sono
libere di modificare l’impostazione formale dell’allegato
contratto-tipo per renderlo compatibile con le modalità della gestione
adottata, fermi restando naturalmente i contenuti dello stesso
contratto-tipo. Allegati 1)
Schema di Accordo aggiuntivo-integrativo |
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