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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

(Legge 9.12.1998 n°. 431, art.2 comma  3 e decreto  ministeriale 5.3.1999, ART1 COMMA 5)

 

TRA

 

L'E.N.P.A.F., ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI, Fondazione di diritto privato giusto decreto ministeriale 7 novembre 2000, con sede in Roma, viale Pasteur, 49 in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Emilio Croce, del Vice Presidente dott. Guido Visco Gilardi , del Direttore Generale avv. Marco Lazzaro, del dottor Michele Todaro Dirigente del Servizio Patrimonio, dell'arch. Rossana Mancini, professionista dell'Ente.

 

E

 

Le seguenti organizzazioni sindacali Nazionali dei conduttori:

 

- SUNIA                                             in persona di Piero Ranieri

- SICET                                              in persona dell'arch. Ferruccio Rossini/ Maurizio Savignano

- UNIAT                                             in persona di Roberto Scorpioni e Patrizia Behmann

- UNIONE INQUILINI                      in persona di Massimo Pasquini

- ANIA                                                in persona dell'ing. Walter Angori

- FEDER.CASA                                 in persona di Gianluigi Pascoletti

 

 

Premesso

 

a)      che le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo integrativo sono firmatarie degli Accordi Territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;

b)      che le parti concordano di aprire confronti territoriali in ogni realtà ove esistano proprietà dell'istituto. Gli accordi a livello territoriale, ove raggiunti  sottoscritti, costituiranno parte integrante del presente accordo, definendo in tal modo l'elenco degli stabili oggetto dello stesso.

c)      che gli accordi integrativi sopra menzionati hanno lo scopo di definire i canoni di locazione, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali;

d)      che le parti, come sopra costituite, hanno raggiunto un'intesa di base alla quale, come criterio generale, per i rinnovi contrattuali ad uso abitativo riferiti a ciascuna unità immobiliare dell'Ente, sarà previsto un canone di locazione ragguagliato alla media della fascia media di oscillazione stabilita dagli accordi territoriali, aumentato o diminuito in presenza rispettivamenti di elementi di pregio o di svalutazione.

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO

 

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

 

1.      PREMESSA: la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2.      CANONI: le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq/mese, relativi al rinnovo dei contratti di locazione scaduti o da scadere, sono definiti in accordi integrativi territoriali all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali.

I metri quadrati dell'unità immobiliare, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno, è data dalla somma dei seguenti elementi:

a)                  l'intera superficie calpestabile;

b)                  il 50% della superficie delle autorimesse singole;

c)                  il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d)                  il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori  simili;

e)                  il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f)                    il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.

La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%

Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq e 70 mq la superficie è aumentata del 10% fino ad un massimo di 70 mq.

Per gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq, la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6 mq.

I suddetti limiti tengono conto della sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.

 

3)      DURATA E DECORRENZA: I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno durata superiore a quella minima prevista dall'art.2 comma 5 della legge 431/98, pari ad anni 4+4; nel caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo o per i quali sia intervenuta convalida per finita locazione, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base ai successivi accordi integrativi. Tali differenze saranno oggetto di rateizzazione in 12 rate mensili senza interessi.

4)      AGGIORNAMENTO ISTAT: le parti convengono , che nel corso della locazione, a partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi l'anno precedente (F.O.I.);

5)      ONERI ACCESSORI: le parti stabiliscono che la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e dalla tabella predisposta delle medesime parti allegata al presente accordo. (ALL.1);

6)      CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: ai nuclei famigliari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore a 15.550 euro ( incrementabile di 2583 euro per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 20.658 euro per i nuclei famigliari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un'eventuale richiesta di cambio alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali con una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo.

I contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno durata triennale e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni ove permangano le condizioni sopraindicate.

Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno presentare documentazione idonea ogni anno di vigenza contrattuale.

La modifica dei requisiti sopra indicati comporterà l'applicazione della disciplina prevista per gli altri contratti.

Le stesse agevolazioni saranno applicabili in caso di variazioni reddituali che comportino l'inserimento all'interno della fascia sopra indicata.

Ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali, saranno validi solo quelli riferiti a lavoro dipendente e assimilabili, relativi all'anno precedente. Le richieste provenienti da lavoratori autonomi verranno valutate dall'ente locatore caso per caso.

Infine l'Ente proprietario dichiara la propria disponibilità ad individuare soluzioni a situazioni di particolare bisogno , accertate a proprio insindacabile giudizio.

7)      RICHIESTE DI CAMBIO ALLOGGIO: indipendentemente dall'appartenenza alle fasce reddituali interessate dalla clausola di salvaguardia di cui al precedente articolo, l'Ente si impegna a favorire, ove possibile, le richieste di cambio alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei famigliari che occupino alloggi aventi superfici maggiori rispetto alle proprie esigenze abitative o che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto dal nucleo famigliare stesso.

Non sarà consentito, in ogni caso, lo scambio di alloggi tra inquilini non autorizzato dall'Ente.

8)      CONDIZIONI PER IL RINNOVO E COMUNICAZIONE AGLI INQUILINI: le parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 1998, sarà consentito solo a favore di quei conduttori che:

-                     non risultino proprietari di unità abitative site nel comune ove conducono in locazione l'immobile dell'Ente , i in comuni viciniori;

-                     non abbiamo pendenze giudiziarie penali nei confronti dell'Ente;

-                     non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell'Ente salvo che non provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto;

-                     risultino effettivamente residenti negli alloggi stessi attualmente condotti in locazione;

-                     in ogni caso non sarà consentito il rinnovo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 per quei conduttori che, ancorché siano anagraficamente residenti negli alloggi concessi in locazione, non vi abitino stabilmente e nei confronti dei quali l'Ente abbia attivato le procedure giudiziarie di risoluzione contrattuale per sublocazione.

L'Ente locatore comunicherà ad ogni inquilino le condizioni per la stipula del rinnovo contrattuale, di cui al presente accordo; decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione se l'inquilino, convocato formalmente non si presenterà per la stipula del contratto sarà considerato come non interessato al rinnovo contrattuale.

L'inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.

 

 

 

 

 

3)      CONTRATTO TIPO:  i rinnovi contrattuali saranno stipulati secondo lo schema di contratto tipo allegato al presente accordo, sino all'approvazione della convenzione nazionale di cui al comma 1, art.4 della legge 431/98, per i tipi di contratto di cui all'articolo 4 bis della stessa legge. A partire dalla data della predetta approvazione saranno utilizzati, per i rinnovi, i nuovi contratti.

 

4)       COMMISSIONE CONCILIATIVA: le parti convengono ai sensi dell'art.1, comma 8, punto i, del decreto ministeriale 5.3.1999, la costituzione di una commissione conciliativa stragiudiziale, cui ognuna della parti potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito alla corretta applicazione del presente accordo integrativo nazionale. Detta commissione, che non ha natura di arbitrato, potrà essere investita solo per valutare casi che abbiano una rilevanza generale per l'inquilinato e non particolare, limitata al singolo conduttore.

5)      DIRITTO DI PRELAZIONE:  nel caso in cui l'Enpaf  provveda a dismettere il proprio patrimonio immobiliare sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione, a condizione che siano in regola con il pagamento dei canoni e di tutti gli oneri economici efferenti il rapporto di locazione.

Prima dell'avvio della fase di commercializzazione delle unità immobiliari disposta dall'Enpaf  nell'ambito delle proprie prerogative di diritto privato riconosciute agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n° 509/94, le parti si incontreranno per avviare un confronto sui criteri, condizioni e modalità di cessione delle unità immobiliari.

 

 

Il presente accordo scadrà il 31.12.2004

 

Roma 6.2.2002

 

ENPAF

SUNIA

SICET

UNIAT

UNIONE INQUILINI

ANIA

FEDER.CASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE

PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA

(Legge 9.12.1998 n°431 art.2 comma 3 e decreto ministeriale 5.3.1999, art.1 comma 5)

 

 

 

TRA

 

 

L'ENPAF, ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI.

Fondazione di diritto privato giusto decreto interministeriale 7 novembre 2000, con sede in Roma, Via Pasteur, 49, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Emilio Croce, del Vice Presidente dott. Guido Visco Gilardi, del Direttore Generale Avv. Marco Lazzaro, del Dott. Michele Todaro, Dirigente del Servizio Patrimonio, dell'Arch. Rossana Mancini, professionista dell'Ente.

 

 

E

 

Le seguenti organizzazioni sindacali nazionali dei conduttori:

 

SUNIA                                                in persona di Piero Ranieri

SICET                                                 in persona di Maurizio Savignano

UNIAT                                                in persona di Patrizia Behmann

UNIONE INQUILINI / ANIE            in persona di Massimo Pasquini e Alberto Rosati

ANIA                                                  in persona di Walter Angori

FEDER.CASA                                    in persona di Gianluigi Pascoletti

 

 

Che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge.

 

 

PREMESSO

 

a)                  che con riferimento al comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie degli Accordi Territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/1998, depositati a norma di legge, tranne l'ANIE in quanto federata all'Unione Inquilini che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti;

b)                  che in data odierna è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali sopra elencate, un accordo integrativo nazionale con l'ENPAF - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, Fondazione di diritto privato, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo scaduti e da scadere, alla stipula di contratti tipo, ai sensi dell'art.2 comma 3 e 5 della legge 431 del 1998, relativamente alle proprietà immobiliari di detto Ente, site fra gli altri nel comune di Roma. In particolare l'elenco dettagliato dei fabbricati  nel comune di Roma viene allegato al presente accordo;

 

c)                  che le parti, come  sopra costituite, hanno raggiunto un'intesa di base alla quale, come criterio generale per i rinnovi contrattuali ad uso abitativo riferiti a ciascuna unità immobiliare dell'Ente, sarà previsto un canone di locazione ragguagliato alla media della fascia di oscillazione media stabilita dagli accordi territoriali, aumentato o diminuito in presenza rispettivamente di elementi di pregio e di svalutazione;

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO

 

 

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

 

 

1.                  PREMESSA. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo unitamente ai contenuti dell'accordo integrativo nazionale stipulato in data odierna e ne costituisce il patto primo.

 

2.                  CANONI. Le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq/mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, sono quelli indicati nell'allegata tabella A, riferiti agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Roma, individuati dalle parti secondo il criterio richiamato al punto c) della premessa. Con riguardo agli immobili per i quali sia stato concordato un canone maggiore o minore rispetto alla media della fascia di oscillazione media, sono state prese in considerazione le relative caratteristiche di pregio ( dotazioni infrastrutturali, tipologia edilizia e costruttiva, pertinenze, ecc.) o di svalutazione che ne hanno comportato tale diversa collocazioni rispetto al criterio generale.

 

 

3.                  NORMA TRANSITORIA. Per quanto riguarda le azioni di finita locazione in corso e/o già convalidate, L'Enpaf proporrà con la massima tempestività, attraverso i propri legali, di definire in via transattiva alle condizioni degli accordi sottoscritti in sede nazionale e territoriale le vertenze in atto con la stipula di un nuovo contratto. Resta inteso che nel caso in cui l'inquilino non stipulerà il nuovo contratto di locazione, l'Ente proseguirà nell'azione giudiziaria.

 

 

4.                  DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti concordano che una volta attuata la fase dei rinnovi contrattuali e ristabilita una situazione di normali rapporti tra inquilini e proprietà, sarà possibile programmare nuove riunioni nella quali, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo nazionale in materia di prelazione per gli inquilini, saranno affrontati i temi relativi ad eventuali avvii, anche a livello sperimentale, di processi di dismissione del patrimonio immobiliare che l'Enpaf, nell'ambito della propria autonomia di diritto privato, potrà promuovere su immobili per i quali non siano state avviate azioni giudiziarie da parte degli inquilini nei confronti dell'Ente.

 

 

5.                  RELAZIONI SINDACALI. Le parti concordano di consentire l'impiego di strumenti di informazione sindacale idonei per le OO.SS firmatarie del presente accordo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                  MANUTENZIONI. L'Ente conferma il proprio impegno ad attuare interventi manutentivi sui propri stabili.

 

7.                  EFFICACIA. L'efficacia del presente accordo è subordinato alla approvazione delle rappresentanze degli inquilini e del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF.

 

8.                  DURATA. Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2004.

 

Roma 6.2.2002

 

ENPAF

SUNIA

SICET

UNIAT

UNIONE INQUILINI /ANIE

ANIA

FEDER.CASA

 

tabella A :     CANONI

zona

canone concordato mq/mese lire

canone conc.euro

via aurelia 429

13.500

6,97

via mistrangelo 28

13.500

6,97

via gregorio VII

13.500

6,97

via Innocenzo XI

13.500

6,97

via allievo 80

15.500

6,97

via deruta 13

9.000

4,65

via crispolti

9.000

4,65

via portuense 711

9.500

4,91

via nansen 5

9.500

4,91

via c.c. rossini 44

13.000

6,71

via pasteur, aeronautica, europa

16.000

8,26

via frattini-bassini

9.500

4,91

via di dono

15.000

7,75

via madesimo

16.500

8,52

via celio sabino

9.000

4,65

via courmayuer

16.500

8,52

ostia levante (promontori, zerbi, ecc)

8.500

4,39

ostia ponente ( duca di genova, nereidi)

7.500

3,87

 

 


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