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ACCORDO NAZIONALE

 

PER L'APPLICAZONE DELL'ART. 2, COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRA

 

 

 

FONDAZ. ENASARCO

rappresentata da

Vice Presidente Donato Porreca
Consigliere Bruno Galli
Mario Sorrentino
Carlo Sperduti

 

E

 

SUNIA

rappresentata da

Piero Ranieri

SICET

rappresentata da

Ferruccio Rossini

UNIAT

rappresentata da

Roberto Scorpioni
Patrizia Behmann

UNIONE INQUILINI

rappresentata da

Maria Grazia Lami
Massimo Pasquini

ASSOCASA

rappresentata da

Franco Scarinci

FEDER CASA

rappresentata da

Gianluigi Pascoletti

ANIA

rappresentata da

Renzo Scardala

 

 

Viene stipulata la presente ipotesi di Accordo:

 

le parti concordano di applicare per il patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENASARCO la Legge 431/98, art. 2, comma 3.

 

v     le parti stabiliscono, così come previsto dalla Legge, che, a livello territoriale, dovranno essere definiti i canoni utilizzando i valori compresi fra il minimo ed il medio di ogni accordi territoriale depositato nei comuni ove la Fondazione possiede immobili residenziali.

 

v     La durata dei contratti come sopra individuati, è definita in 5 anni più 3. Fanno eccezione i contratti per le fasce sociali protette per i quali viene stabilita una durata di 3 anni più 2.

 

v     Il canone, a seguito di formale richiesta della proprietà, sarà adeguato annualmente nella misura del 75% dell'aumento ISTAT.

 

v     Gli aumenti dei canoni, derivanti dall'applicazione degli accordi territoriali di cui al punto 1., saranno scaglionati in due anni se tali aumenti risultassero superiori ad un importo, in cifra assoluta, stabilito negli Accordi Territoriali. Negli stessi accordi verranno stabilite le modalità per il pagamento degli arretrati.

 

v     Possono far parte delle fasce sociali protette solo gli inquilini il cui reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, derivante da lavoro subordinato o da pensioni, non superi L. 30.000.000 annue, aumentabili di ulteriori L. 6.000.000 per ogni componente del nucleo familiare, sino ad un massimo di L. 48.000.000.

 

v     Per le fasce sociali protette il canone che verrà definito sarà quello derivante dall'applicazione degli Accordi di cui al punto 1., diminuito del 40% ed anche in questo caso si applicano i criteri di cui al punto 4.

 

v     I soggetti interessati all'inserimento nelle fasce sociali protette dovranno fornire, all'atto della domanda ed annualmente, alla Fondazione, la seguente documentazione, in carta libera, idonea per dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 5.:

·        Stato di famiglia;

·        Certificato di residenza;

·        Certificato storico anagrafico;

·        Ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare;

·        Ricevuta, completa di protocollo, del modello presentato, con la relativa documentazione, al Comune per eventuali verifiche o controlli.

 

Qualora, da accertamenti effettuati dal Comune o dalla Fondazione, la dichiarazione resa non dovesse risultare veritiera, l'inquilino perderà il beneficio dell'inserimento nella fascia sociale protetta a partire dalla data di godimento del beneficio stesso.

 

La Commissione Paritetica valuterà ulteriori iniziative.

 

v     Le parti concordano che verrà concesso il diritto di prelazione agli inquilini in caso di vendita del singolo appartamento o del singolo fabbricato o dei fabbricati che facessero parte dello stesso complesso immobiliare.

 

v     Le parti concordano di attivare un tavolo concertativo e conciliativo per la risoluzione di eventuali problemi di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale.

 

v     Le parti stabiliscono di favorire eventuali cambi di alloggi fra conduttori della Fondazione, nel rispetto delle condizioni previste nel presente accordo.

 

v     Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano a concordare il Contratto Tipo nonché la ripartizione degli oneri accessori. Sempre nello stesso periodo le parti si impegnano a definire gli Accordi Territoriali nonché i canoni in base ai criteri elencati al punto 1..

 

v     Le parti si impegnano ad intrattenere periodici incontri per definire relazioni sindacali, per vigilare sull'applicazione dell'accordo.

 

v      Il presente accordo avrà vigenza per tutti i contratti che verranno rinnovati e/o stipulati entro il 31/12/2004.

 

v     Le parti si danno atto che in nessun caso i canoni derivanti dagli Accordi Territoriali potranno essere inferiori a quelli in essere prima dei rinnovi.

 

v     In deroga a quanto previsto al punto 14., i contratti stipulati a partire dall'1/1/2001, su richiesta degli inquilini, potranno essere tramutati in contratti secondo quanto stabilito dal presente Accordo, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.

 

 La Fondazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali casi di eccezionale gravità, meritevoli di particolare trattamento agevolativo nella definizione dei canoni

 

Roma, 6 novembre 2001

 


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