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ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA (Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 5.3.99, art. 1 comma 5) TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Gabriele Cescutti, del Direttore Generale Arsenio Tortora e del Dirigente del Servizio Immobiliare Pierluigi Masoni, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola; E Le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori: · SUNIA in persona di Piero Ranieri · SICET in persona di Maurizio Savignano · UNIAT in persona di Patrizia Behmann · UNIONE INQUILINI in persona di Massimo Pasquini · ANIA in persona di Gianluigi Pascoletti, che interviene su delega di Walter Angori · FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti · SIAI in persona di Walter Colli Che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge. PREMESSO a) che, con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'Istituto-, degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge; b) che in data odierna è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate, un accordo integrativo nazionale con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti - tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98, relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto, site in vari Comuni italiani, tra cui quello di Roma; in particolare l'elenco dettagliato dei fabbricati del Comune di Roma viene allegato al presente accordo sub A); c) che in particolare la fascia di oscillazione media presa a riferimento nell'accordo nazionale risulta essere in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98 in forza del quale sono stati stipulati gli accordi territoriali per il Comune di Roma, in data 5 e 6 agosto 1999, tra le Associazioni di Settore (Proprietà e Conduttori). TUTTO CIO' PREMESSO Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 1. Premessa. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo. 2. Canoni. Le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq/mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, sono quelli indicati nell'allegata tabella sub A), riferiti agli immobili di proprietà dell'Ente siti in Roma, individuati dalle parti secondo il criterio richiamato al punto c) della premessa. Con riguardo agli immobili per i quali sia stato concordato un canone maggiore o minore rispetto alla media della fascia di oscillazione media, sono state prese in considerazione le relative caratteristiche di pregio (dotazioni infrastrutturali, tipologia edilizia e costruttiva, pertinenze, ecc.) o di svalutazione che ne hanno comportato tale diversa collocazione rispetto al criterio generale. I canoni, come sopra determinati, essendo riferiti ai vari stabili, subiranno i seguenti coefficienti correttivi secondo quanto previsto dall'articolo 19 ex lege 392/78: · unità immobiliari poste al piano seminterrato (da intendersi come tale solo quello che presenti tale caratteristica per ogni lato del suo perimetro): 0,80; · piano terra 0,90; · piani dal primo all'ultimo: 1,00 (ridotto al 0,95 a partire dal terzo piano se manca l'ascensore); · piano attico: 1,20 (ridotto al 1,10 se manca l'ascensore), con la precisazione che l'incidenza dell'aumento del canone sulla percentuale del 20% applicata ai piani attici sarà graduale e determinata in misura pari al 25% per ogni anno. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l'ultimo canone in essere. 1. Gradualità. Le parti concordano che le differenze tra i canoni attualmente corrisposti dagli inquilini e quelli derivanti dall'applicazione dei canoni definiti nell'allegato sub A, se eccedenti l'importo di L. 100.000= mensili verranno corrisposte gradualmente mediante percentuale pari al 25% per ogni anno. 2. Commissione conciliativa. Le parti convengono ai sensi dell'articolo 1 comma 8 punto i, del Decreto Ministeriale 5.3.99, la costituzione di una Commissione Conciliativa stragiudiziale territoriale, cui ognuna delle parti potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito alla corretta applicazione del presente accordo integrativo territoriale. Detta Commissione, che non ha natura di arbitrato potrà, inoltre essere investita solo per valutare casi che abbiano una rilevanza generale per l'inquilinato e non particolare, limitata al singolo conduttore. 3. Oneri accessori e contratto-tipo. Le parti precisano che la tabella riferita agli oneri accessori ed il contratto tipo di locazione verranno allegati alla presente ipotesi di accordo entro il 31 luglio 2001. 4. La presente ipotesi di accordo verrà ratificata in presenza dell'approvazione sia del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I. che della maggioranza degli inquilini interessati. Roma, lì 26 luglio 2001 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI UPPI SUNIA SICET UNIAT UNIONE INQUILINI ANIA FEDERCASA SIAI DICHIARAZIONE A VERBALE Il SUNIA, il SICET, l'UNIAT, l'Unione Inquilini, l'ANIA, la Federcasa, pur essendo, nel caso di Roma, firmatari di due diversi accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge n. 431/98, sottoscrivono il presente Accordo Integrativo Locale con l'INPGI unitariamente, sia per i contenuti sia per la volontà condivisa di andare rapidamente alla sottoscrizione di un unico accordo territoriale. SUNIA SICET UNIAT UNIONE INQUILINI ANIA FEDERCASA
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