ACCORDO TRA AURIGA
IMMOBILIARE, PIRELLI & C. REAL ESTATE (GIA' MILANO CENTRALE) E
SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, ASSOCASA E COORDINAMENTO DEI
COMITATI
Premesso
- Che in relazione al processo di dismissione del patrimonio
abitativo di proprietà della Società Auriga Immobiliare, la
proprietà, Pirelli & C. Real Estate in qualità di gestore, ed
i rappresentanti degli inquilini si sono incontrati, in data 30
gennaio, 15, 19 e 23 febbraio 2001, per discutere in merito alla
verifica dei prezzi, i criteri di determinazione degli stessi, le
modalità di vendita degli alloggi, le garanzie per gli appartamenti
alle fasce deboli che non possono acquistare, la definizione dei
criteri per i rinnovi dei contratti di locazione in scadenza;
- che di conseguenza si è determinato, di comune accordo, di
sospendere i termini delle lettere di vendita già inviate e le
connesse attività commerciali;
- che, negli incontri del 30 gennaio e del 19 febbraio sono stati
istituiti dei tavoli tecnici che si sono riuniti in data 8 e 21
febbraio 2001;
- che sono stati oggetto di esame da parte dei tavoli tecnici gli
argomenti concordati nel corso della riunione del 30 gennaio 2001, e
sono stati illustrati i criteri adottati della proprietà per il
calcolo delle consistenze e dei coefficienti di piano, affaccio ed
esposizione, salve eventuali verifiche richieste sui singoli
stabiliti rispetto alla corretta applicazione degli stessi.
La
proprietà, il gestore ed i rappresentanti degli inquilini
concordano quanto segue.
1) Salvaguardia delle
famiglie a basso reddito residenti negli stabili attualmente posti
in vendita
Ai nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti
previsti dalle rispettive Leggi Regionali per la revoca di alloggio
di Edilizia Residenziale Pubblica che non siano in grado di
acquistare l'alloggio, è garantito il rinnovo del contratto di
locazione ai sensi della Legge 431/98 con decorrenza dalla data di
stipula del contratto stesso se quello precedente è già scaduto,
oppure dalla data di scadenza se ancora in corso ed alle stesse
condizioni economiche del precedente. Il rinnovo del contratto verrà
garantito ai soggetti portatori di handicap superiori ai 2/3
indipendentemente dal livello di reddito. Sono esclusi dal rinnovo
del contratto quei nuclei familiari dove insistono proprietari di
unità immobiliari, con l'esclusione di quote ereditarie di proprietà
inferiori al 50% e con la verifica congiunta di eventuali casi
particolari e ciò ai fini dell'eventuale mantenimento dello status
di famiglia a basso reddito.
2) Salvaguardia per famiglie
con presenza di anziani
In merito alla tutela degli anziani si conviene di tutelare i nuclei
familiari composti da ultrasessantacinquenni regolamentando la
vendita dell'usufrutto e della nuda proprietà e demandando lo
studio dell'idoneo strumento giuridico al tavolo tecnico, che
concluderà i lavori entro fine marzo 2001 iniziando gli incontri il
giorno 1° marzo 2001.
3) Rinnovo dei contratti per
gli immobili ad uso abitativo attualmente non posti in vendita
Tutti i contratti scaduti o in scadenza degli immobili non posti in
vendita, verranno rinnovati ai sensi della Legge 431/98, art. 2
comma 3, compresi quelli per i quali sono in corso procedure o
sentenze di sfratto per finita locazione. Le parti, a questo
proposito, definiranno apposito accordo integrativo sul livello dei
canoni entro il mese di Marzo 2001 e viene pertanto concordata la
data di inizio dei lavori per il giorno 1° marzo 2001. A tal fine
la proprietà, che ha fornito la consistenza dei contratti, la loro
tipologia e le scadenze relative, si impegna a fornire gli indirizzi
ed i canoni attualmente applicati negli immobili, oggetto dei
rinnovi, entro il 28 Febbraio. A partire dalla data del presente
accordo la proprietà non invierà lettere di disdetta dei contratti
di locazione fino alla chiusura della trattativa per l'accordo
integrativo.
4) Vendite in blocco agli
inquilini
La proprietà valuterà caso per caso eventuali concrete offerte di
acquisto in blocco che provengano dagli inquilini organizzati, ad un
prezzo più vantaggioso per gli stessi rispetto alla vendita
frazionata, procedendo in tempi rapidi ad una valutazione di
fattibilità con i rappresentanti degli stessi. Tale fattispecie
potrà essere proposta anche dagli inquilini organizzati di questi
stabili attualmente non posti in vendita. In caso di offerta di
acquisto in blocco da parte di terzi, la proprietà riconoscerà il
diritto di prelazione, con questa forma di acquisto, agli inquilini
residenti. In quest'ultimo caso, ove gli inquilini rinuncino
all'acquisto in blocco, la proprietà si impegna a prevedere che il
terzo acquirente dell'immobile in blocco si obblighi, nel contratto
di compravendita, alla tutela delle fasce deboli, come regolamentata
dal presente accordo ed al diritto di prelazione in favore degli
inquilini in caso di successiva vendita. Il diritto di prelazione
per l'acquisto in blocco è escluso per gli immobili di pregio che
saranno individuati nel tavolo tecnico già convocato - al punto 3)
che precede - per il giorno 1° marzo 2001. Comunque in caso di
acquisto in blocco di immobili di pregio da parte di terzi verrà
garantito, nel contratto di compravendita, sia il diritto di
prelazione per gli inquilini, in caso di successiva rivendita, sia
la salvaguardia delle fasce deboli.
5) Metodo di formazione dei
prezzi degli alloggi - proseguimento del piano di vendita.
Le parti concordano che il prezzo medio unitario a libero degli
immobili, sia già posti in vendita sia oggetto di prossima vendita
frazionata, viene determinato all'interno della fascia di
oscillazione desumibile dalle rilevazioni di: Osservatorio dei
Valori Immobiliari del Ministero delle Finanze, Listino Immobiliare
delle Camere di Commercio, Listino Scenari Immobiliari ed ogni altra
pubblicazione ufficiale di settore vigente al momento del
frazionamento. Su tale valore a libero, come sopra concordato, sarà
riservato agli inquilini residenti uno sconto del 30% per l'acquisto
dell'appartamento. Le parti convengono che l'applicazione dei
criteri sopradescritti verrà definita congiuntamente e
preventivamente alla fase di commercializzazione; la proprietà
comunicherà periodicamente i successivi programmi di vendita. Per
gli immobili in corso di vendita frazionata l'applicazione è già
oggetto di accordo.
6) Condizioni e modalità di
pagamento
Qualora un inquilino, al fine di acquistare l'appartamento da lui
occupato, avesse specifiche esigenze (ad es. vendita di altro
alloggio di proprietà, richiesta di mutuo per importo superiore
all'a85% del prezzo di acquisto) potrà essere concordata una
maggiore elasticità nei tempi di definizione, per quanto
effettivamente necessario, ed una diversa modalità di pagamento.
Restano concordati, in via generale, i tempi attualmente previsti
per la procedura di vendita.
7) Ripresa dell'attività di
commercializzazione
Le parti concordano che le attività di commercializzazione degli
immobili in vendita, attualmente sospese, riprenderanno il giorno 7
marzo 2001 con l'inizio della consegna da parte della proprietà
delle comunicazioni agli inquilini contenenti le condizioni di
vendita. Dalla data di consegna decorreranno i 60 giorni previsti
per la sottoscrizione della proposta di acquisto.
Roma lì 23 febbraio 2001
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