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ACCORDO TRA AURIGA IMMOBILIARE, PIRELLI & C. REAL ESTATE (GIA' MILANO CENTRALE) E SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, ASSOCASA E COORDINAMENTO DEI COMITATI

 



Premesso
- Che in relazione al processo di dismissione del patrimonio abitativo di proprietà della Società Auriga Immobiliare, la proprietà, Pirelli & C. Real Estate in qualità di gestore, ed i rappresentanti degli inquilini si sono incontrati, in data 30 gennaio, 15, 19 e 23 febbraio 2001, per discutere in merito alla verifica dei prezzi, i criteri di determinazione degli stessi, le modalità di vendita degli alloggi, le garanzie per gli appartamenti alle fasce deboli che non possono acquistare, la definizione dei criteri per i rinnovi dei contratti di locazione in scadenza;
- che di conseguenza si è determinato, di comune accordo, di sospendere i termini delle lettere di vendita già inviate e le connesse attività commerciali;
- che, negli incontri del 30 gennaio e del 19 febbraio sono stati istituiti dei tavoli tecnici che si sono riuniti in data 8 e 21 febbraio 2001;
- che sono stati oggetto di esame da parte dei tavoli tecnici gli argomenti concordati nel corso della riunione del 30 gennaio 2001, e sono stati illustrati i criteri adottati della proprietà per il calcolo delle consistenze e dei coefficienti di piano, affaccio ed esposizione, salve eventuali verifiche richieste sui singoli stabiliti rispetto alla corretta applicazione degli stessi.


 


La proprietà, il gestore ed i rappresentanti degli inquilini concordano quanto segue.

1) Salvaguardia delle famiglie a basso reddito residenti negli stabili attualmente posti in vendita
Ai nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti previsti dalle rispettive Leggi Regionali per la revoca di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica che non siano in grado di acquistare l'alloggio, è garantito il rinnovo del contratto di locazione ai sensi della Legge 431/98 con decorrenza dalla data di stipula del contratto stesso se quello precedente è già scaduto, oppure dalla data di scadenza se ancora in corso ed alle stesse condizioni economiche del precedente. Il rinnovo del contratto verrà garantito ai soggetti portatori di handicap superiori ai 2/3 indipendentemente dal livello di reddito. Sono esclusi dal rinnovo del contratto quei nuclei familiari dove insistono proprietari di unità immobiliari, con l'esclusione di quote ereditarie di proprietà inferiori al 50% e con la verifica congiunta di eventuali casi particolari e ciò ai fini dell'eventuale mantenimento dello status di famiglia a basso reddito.

2) Salvaguardia per famiglie con presenza di anziani
In merito alla tutela degli anziani si conviene di tutelare i nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni regolamentando la vendita dell'usufrutto e della nuda proprietà e demandando lo studio dell'idoneo strumento giuridico al tavolo tecnico, che concluderà i lavori entro fine marzo 2001 iniziando gli incontri il giorno 1° marzo 2001.

3) Rinnovo dei contratti per gli immobili ad uso abitativo attualmente non posti in vendita
Tutti i contratti scaduti o in scadenza degli immobili non posti in vendita, verranno rinnovati ai sensi della Legge 431/98, art. 2 comma 3, compresi quelli per i quali sono in corso procedure o sentenze di sfratto per finita locazione. Le parti, a questo proposito, definiranno apposito accordo integrativo sul livello dei canoni entro il mese di Marzo 2001 e viene pertanto concordata la data di inizio dei lavori per il giorno 1° marzo 2001. A tal fine la proprietà, che ha fornito la consistenza dei contratti, la loro tipologia e le scadenze relative, si impegna a fornire gli indirizzi ed i canoni attualmente applicati negli immobili, oggetto dei rinnovi, entro il 28 Febbraio. A partire dalla data del presente accordo la proprietà non invierà lettere di disdetta dei contratti di locazione fino alla chiusura della trattativa per l'accordo integrativo.

4) Vendite in blocco agli inquilini
La proprietà valuterà caso per caso eventuali concrete offerte di acquisto in blocco che provengano dagli inquilini organizzati, ad un prezzo più vantaggioso per gli stessi rispetto alla vendita frazionata, procedendo in tempi rapidi ad una valutazione di fattibilità con i rappresentanti degli stessi. Tale fattispecie potrà essere proposta anche dagli inquilini organizzati di questi stabili attualmente non posti in vendita. In caso di offerta di acquisto in blocco da parte di terzi, la proprietà riconoscerà il diritto di prelazione, con questa forma di acquisto, agli inquilini residenti. In quest'ultimo caso, ove gli inquilini rinuncino all'acquisto in blocco, la proprietà si impegna a prevedere che il terzo acquirente dell'immobile in blocco si obblighi, nel contratto di compravendita, alla tutela delle fasce deboli, come regolamentata dal presente accordo ed al diritto di prelazione in favore degli inquilini in caso di successiva vendita. Il diritto di prelazione per l'acquisto in blocco è escluso per gli immobili di pregio che saranno individuati nel tavolo tecnico già convocato - al punto 3) che precede - per il giorno 1° marzo 2001. Comunque in caso di acquisto in blocco di immobili di pregio da parte di terzi verrà garantito, nel contratto di compravendita, sia il diritto di prelazione per gli inquilini, in caso di successiva rivendita, sia la salvaguardia delle fasce deboli.

5) Metodo di formazione dei prezzi degli alloggi - proseguimento del piano di vendita.
Le parti concordano che il prezzo medio unitario a libero degli immobili, sia già posti in vendita sia oggetto di prossima vendita frazionata, viene determinato all'interno della fascia di oscillazione desumibile dalle rilevazioni di: Osservatorio dei Valori Immobiliari del Ministero delle Finanze, Listino Immobiliare delle Camere di Commercio, Listino Scenari Immobiliari ed ogni altra pubblicazione ufficiale di settore vigente al momento del frazionamento. Su tale valore a libero, come sopra concordato, sarà riservato agli inquilini residenti uno sconto del 30% per l'acquisto dell'appartamento. Le parti convengono che l'applicazione dei criteri sopradescritti verrà definita congiuntamente e preventivamente alla fase di commercializzazione; la proprietà comunicherà periodicamente i successivi programmi di vendita. Per gli immobili in corso di vendita frazionata l'applicazione è già oggetto di accordo.

6) Condizioni e modalità di pagamento
Qualora un inquilino, al fine di acquistare l'appartamento da lui occupato, avesse specifiche esigenze (ad es. vendita di altro alloggio di proprietà, richiesta di mutuo per importo superiore all'a85% del prezzo di acquisto) potrà essere concordata una maggiore elasticità nei tempi di definizione, per quanto effettivamente necessario, ed una diversa modalità di pagamento. Restano concordati, in via generale, i tempi attualmente previsti per la procedura di vendita.

7) Ripresa dell'attività di commercializzazione
Le parti concordano che le attività di commercializzazione degli immobili in vendita, attualmente sospese, riprenderanno il giorno 7 marzo 2001 con l'inizio della consegna da parte della proprietà delle comunicazioni agli inquilini contenenti le condizioni di vendita. Dalla data di consegna decorreranno i 60 giorni previsti per la sottoscrizione della proposta di acquisto.

Roma lì 23 febbraio 2001

AURIGA IMMOBILIARE Carlo Bianco
PIRELLI & C. REAL ESTATE Enrico Signori


SUNIA Luigi Pallotta Daniele Barbieri
UNIAT Maurizio Nicolia
SICET Ferruccio Rossini
UNIONE INQUILINI Massimo Pasquini Ugo Montanari
ASSOCASA Gabriele De Paolis
COORDINAMENTO DEGLI INQUILINI Paola Amendola


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