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SENTENZA N.333ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare RUPERTO Presidente - Fernando SANTOSUOSSO Giudice - Massimo VARI " - Riccardo CHIEPPA " - Gustavo ZAGREBELSKY " - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni M. FLICK " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mohammed Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dellanno 2000, e il 6 giugno 2000 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra Correale Antonio e Sellitto Sabato, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dellanno 2000. Visti latto di costituzione di Banchi Carlo nonché gli atti di intervento della Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia e del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nelludienza pubblica del 10 luglio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti per Banchi Carlo. Ritenuto in fatto1.- Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2000, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento allart. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). La norma denunciata pone quale «condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dellimmobile locato», adibito ad uso abitativo, «la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che limmobile è stato denunciato ai fini dellapplicazione dellICI e che il reddito derivante dallimmobile medesimo è stato dichiarato ai fini dellapplicazione delle imposte sui redditi» ed ai fini della predetta dimostrazione dispone che nel precetto debbano essere indicati «gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dellultima denuncia dellunità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dellapplicazione dellICI, gli estremi dellultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dellICI relative allanno precedente a quello di competenza». Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di essere chiamato a decidere in una procedura per rilascio di immobile adibito ad uso abitativo promossa in base a convalida di sfratto per morosità su unopposizione ex art. 615 del codice di procedura civile fondata sulla mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dal menzionato art. 7 della legge n. 431 del 1998. Motiva specificamente in ordine allapplicabilità di detta norma anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto in giudizio, prima dellentrata in vigore della legge n. 431 del 1998 [applicabilità del resto confermata dalla norma interpretativa, entrata in vigore successivamente allordinanza di rimessione, di cui allart. 1, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo)] ed in punto di fatto dichiara accertata leffettiva mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dalla norma, cosicché lopposizione dovrebbe essere a suo avviso - senzaltro accolta. Ritiene peraltro lo stesso rimettente che la norma, ponendo un limite al diritto di agire esecutivamente, non determinato da finalità di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e del conduttore esecutato, si ponga in contrasto con il diritto di agire in giudizio tutelato dallart. 24, primo comma, della Costituzione, sicuramente riferibile anche alla fase dellesecuzione forzata. Ed invero la norma denunciata sarebbe secondo il giudice a quo esclusivamente ispirata ad esercitare un controllo sulla posizione fiscale del locatore, relativamente allimmobile del quale intende riottenere la disponibilità; ma proprio il fatto di subordinare la possibilità di mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio, peraltro immediatamente eseguibile, ad adempimenti che attengono unicamente al rapporto locatore-erario integrerebbe una violazione dellart. 24 Cost. 1.1.- Si è costituito in giudizio Carlo Banchi, locatore esecutante, concludendo per laccoglimento della questione di legittimità costituzionale. 1.2.- Con il medesimo atto è intervenuta nel giudizio, assumendo identiche conclusioni, la Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia, non costituita nel giudizio a quo. 1.3.- In una memoria illustrativa depositata nellimminenza delludienza pubblica le predette parti private precisano che la questione sollevata dal Tribunale di Firenze riguarda il piano sostanziale della norma impugnata, e cioè quello relativo agli adempimenti tributari assunti quale condizione sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, e non già il piano probatorio formale, rappresentato dalla dimostrazione di tali adempimenti. Ed osservano, quindi, che, sotto un profilo specificamente tributario, la disposizione contenuta nellart. 7 della legge n. 431 del 1998, come interpretata autenticamente dal decreto-legge n. 32 del 2000, costituisce una forma di aggravamento delle sanzioni previste dalla disciplina dei singoli tributi, in contrasto con i principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) circa il divieto di retroattività delle norme tributarie (art. 3) ed il divieto di utilizzazione di decreti-legge per listituzione di nuovi tributi e la estensione a nuovi soggetti di quelli già esistenti (art. 4). Per quanto concerne, in particolare, limposta di registro, che grava in solido su entrambe le parti del contratto, la norma impugnata sarebbe oltretutto lesiva del principio di eguaglianza, prevedendo la sanzione aggiuntiva dellimprocedibilità dellazione esecutiva a carico del solo locatore e lasciando, invece, il conduttore libero di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto. Disparità di trattamento questa che potrebbe essere eliminata sempre ad avviso delle parti private mediante la pura e semplice declaratoria di illegittimità costituzionale della norma. Sotto il diverso profilo riguardante la limitazione della tutela giurisdizionale, le stesse parti evidenziano poi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tanto gli oneri fiscali gravanti sul processo o sui rapporti oggetto del processo possono ritenersi legittimi, in quanto sussista un ragionevole collegamento tra processo e onere tributario e sia comunque rispettato il principio della inarrestabilità della tutela giurisdizionale per effetto di oneri tributari. Nel caso di specie siffatto ragionevole collegamento tra processo ed onere tributario potrebbe forse ravvisarsi quanto allimposta di registro sul contratto di locazione, ma non certo riguardo allimposta comunale sugli immobili (ICI) ed allimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposte il cui oggetto non ha alcun riferimento con il diritto azionato dal locatore. La norma impugnata, condizionando lesercizio di un diritto fondamentale allavvenuto adempimento di obbligazioni tributarie, si rivelerebbe dunque espressione di un principio del tutto irragionevole, denunciando la sua vera finalità, rappresentata dallintento di creare un ulteriore ostacolo ai procedimenti di sfratto. 1.4.- E altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione. Rileva la parte pubblica che il diritto di agire in giudizio ben può essere sottoposto a condizioni e limiti, purché tali limiti non siano tali da vanificare del tutto il diritto che si vorrebbe far valere. La norma denunciata, subordinando lesecuzione dei provvedimenti di rilascio alla dimostrazione della regolarità degli adempimenti fiscali relativi allimmobile, porrebbe una condizione ragionevole allesercizio del diritto, in considerazione dei profili di interesse pubblico perseguiti, e dunque non si porrebbe in contrasto con lart. 24 Cost. 2.- Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 6 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7 della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Afferma il rimettente che il giudizio non potrebbe essere definito senza lapplicazione della norma denunciata e che la questione appare, prima facie, non manifestamente infondata in ragione della «limitazione o condizionamento che subirebbe la tutela del diritto soggettivo». 2.1.- E intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, mediante atto di contenuto analogo al precedente. Considerato in diritto1.- Il Tribunale di Firenze ed il Tribunale di Nocera Inferiore dubitano, con riferimento luno al solo art. 24, primo comma, della Costituzione, laltro agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dellart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che pone quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dellimmobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dellimposta di registro sul contratto di locazione, dellICI gravante sullimmobile e dellimposta sui redditi relativa ai canoni. I due giudizi, avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
2.- Va anzitutto dichiarata linammissibilità dellintervento spiegato, nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, dalla Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. Lente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio a quo, vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadita, lintervento deve basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando lesito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (cfr., fra le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998).
3.- La questione sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente, infatti, pur affermando che il giudizio di opposizione a precetto, pendente dinanzi a lui, non può essere definito senza lapplicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali lopposizione a precetto si fonda e nemmeno chiarisce se il precetto riguardi il rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo allavvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione.
4.- Passando allesame del profilo di merito, deve affermarsi la fondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Firenze.
5.- Il problema della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ed è stato risolto, pur se con qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali. Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo allesperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dellart. 24 Cost. (sentenza n. 113 del 1963). Quel che si tratta allora di stabilire, ai fini della soluzione del presente dubbio di costituzionalità, è lappartenenza dellonere imposto al locatore, a pena di improcedibilità dellazione esecutiva, alluna o allaltra delle categorie precedentemente individuate. Ed è indubbio che lonere suddetto, avendo ad oggetto la dimostrazione da parte del locatore di aver assolto taluni obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del contratto di locazione dellimmobile, la denuncia dellimmobile locato ai fini dellapplicazione dellICI ed il pagamento della relativa imposta nellanno precedente, la dichiarazione del reddito dellimmobile locato ai fini dellimposta sui redditi), sia imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti, pertanto, privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare. Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre lICI è una imposta di carattere reale posta a carico di un soggetto il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale agisce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal contratto di locazione, limposta sui redditi si riferisce ad un diritto quello relativo alla percezione dei canoni che, seppur derivante dal medesimo contratto di locazione, è tuttavia ben distinto dal diritto alla restituzione dellimmobile locato, azionato nella esecuzione per rilascio, ed infine, la stessa registrazione del contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale. 6.- E del resto significativo che la norma impugnata si ponga in singolare dissonanza con la tendenza, presente in tutta la legislazione vigente, diretta ad eliminare, come recita lart. 7, numero 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Possono in proposito richiamarsi come espressive di tale tendenza - dai commentatori ritenuta ispirata al principio di cui allart. 24 Cost. - le disposizioni relative tanto alla normativa di bollo che a quella di registro che hanno abrogato tutte le precedenti norme preclusive alla produzione in giudizio di atti e documenti fiscalmente irregolari. E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal vigente testo unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni e donazioni là dove non estende a giudici ed arbitri il divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, in difetto di prova dellavvenuta dichiarazione della successione, ma pone soltanto lobbligo di comunicare allufficio del registro competente le notizie, relative a trasferimenti per causa di morte, apprese in base agli atti del processo. 7.- Conclusivamente, va affermato che limpedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto dalla norma denunciata, si pone in contrasto con lart. 24, primo comma, della Costituzione e comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, a) dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con lordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2001. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA |
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