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Il Sole 24 Ore -Venerdì 18 ottobre 2001 - N. 288 - PAGINA 29

La sentenza "sfratti" sbanda sugli oneri

di Enrico De Mita

La sentenza della Corte costituzionale 333/2001 ha dichiarato illegittima, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, la norma secondo la quale, per mettere in esecuzione il provvedimento di rilascio di un immobile locato, il locatore deve aver assolto alcuni obblighi fiscali (articolo 7 della legge 431/98). In particolare, l'articolo 7 prevede che "condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato" è l'assolvimento dei seguenti obblighi: a) registrazione del contratto di locazione; b) indicazione dell'ultima dichiarazione Ici; c) indicazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, che comprenda anche il reddito derivante dal contratto; d) indicazione delle ricevute di versamento dell'Ici relative all'anno precedente quello di competenza.
Si tratta di oneri fiscali non tutti riconducibili al pagamento di imposte. Esiste una giurisprudenza della Corte precedente la decisione 333/2001, che va brevemente richiamata per verificare la coerenza con essa dell'ultima decisione. E la mia impressione che coerenza non vi sia e non vi siano neppure le ragioni del mutamento di indirizzo, se non una affrettata citazione della legge di riforma del 1971.
Con la decisione 45/1963 la Corte dichiara legittima la tassa giudiziaria, in quanto la nostra Costituzione non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta connessione con il processo, sia che si tratti di tassa, sia che si tratti di altri obblighi. Successivamente, la Corte (91/1994) fa una importante precisazione: "Al di fuori degli oneri preordinati allo svolgimento del processo, vi sono obblighi, come la dichiarazione tributaria, che hanno formalità di facile compimento e non sono soggetti a condizione di solennità; l'onere non risulta irrazionalmente imposto, riferendosi al credito fatto valere in giudizio, e sussiste una protezione costituzionale (articolo 53) dell'interesse alla riscossione dei tributi non meno fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale".
Si possono legittimare dunque oneri di facile compimento, come la dichiarazione fiscale, che pur non essendo in stretta connessione col processo, non ledono la tutela giurisdizionale.
Anche nella sentenza 157/1969 (che dichiara incostituzionale la preclusione per il giudice di emettere sentenze o altri provvedimenti sulla base di atti non registrati) si afferma che il diritto alla tutela giurisdizionale va coordinato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi. Come si opera questo coordinamento?
Il criterio è il seguente: la determinazione di modalità di esercizio della tutela giurisdizionale lede la garanzia approntata dall'articolo 24, soltanto ove risulti una difficoltà o impossibilità nell'esplicazione del diritto. Non produce, pertanto, una tale lesione una norma che subordina alla mera dichiarazione tributaria l'esercizio dell'azione giudiziaria a tutela di un diritto.
Posta la distinzione fra oneri imposti, quali strumento della tutela giurisdizionale, e oneri imposti per ragioni estranee, tale estraneità non è sufficiente per essere ritenuta lesiva dell'articolo 24, ma occorre stabilire se l'onere sia oggettivamente d'ostacolo, sia cioè di siffatta entità o così congegnato da comprimere addirittura il diritto d'azione (100/1964).
E l'esempio tipico di onere che comprime il diritto d'azione è sempre stato costituito dal "solve et repete". Ma io direi ogni pagamento di tributo che possa costituire una difficoltà economica per il contribuente. La sentenza 333/2001, trascurando i precedenti e senza dimostrare, peraltro, il loro superamento, ritiene che l'onere fiscale, tendente al soddisfacimento di interessi estranei alla finalità processuale, sia sempre "una preclusione o un ostacolo", senza verificare se gli oneri imposti dall'articolo 7 siano davvero d'impedimento alla tutela anche quando non si risolvano in pagamenti e consistano in mere dichiarazioni tributarie.
Si può dire che la semplice presentazione di una dichiarazione tributaria sia davvero un impedimento? Io credo di no. Nella sentenza 333/2001 sembrerebbe che il superamento della giurisprudenza costituzionale sia l'articolo 7, n.7, della legge di riforma 825/71 che vieta "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio". Se tale riferimento fosse stato decisivo, non sarebbero occorse altre parole. Ma l'articolo 7 parla di "impedimenti di natura fiscale".
La parola "impedimento", sia nell'interpretazione letterale che in quella logica, non vuol dire ogni obbligo, ma solo quelli che siano d'ostacolo o comprimano la tutela giurisdizionale. Presentare una dichiarazione tributaria non è un impedimento concreto all'esercizio di un diritto.
La sentenza 333/2001 può dunque essere condivisa solo in parte. Essa, ignorando i precedenti più significativi della giurisprudenza costituzionale in materia di oneri fiscali, si regge più su una logica astratta che su una giusta considerazione degli interessi costituzionalmente tutelati nella vicenda in esame.


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