Il Sole 24
Ore -Venerdì 18 ottobre 2001 - N. 288 - PAGINA 29
La
sentenza "sfratti" sbanda sugli oneri
di Enrico
De Mita
La sentenza
della Corte costituzionale 333/2001 ha dichiarato illegittima, per violazione
dell'articolo 24 della Costituzione, la norma secondo la quale, per mettere
in esecuzione il provvedimento di rilascio di un immobile locato, il locatore
deve aver assolto alcuni obblighi fiscali (articolo 7 della legge 431/98).
In particolare, l'articolo 7 prevede che "condizione per la messa
in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato"
è l'assolvimento dei seguenti obblighi: a) registrazione del contratto
di locazione; b) indicazione dell'ultima dichiarazione Ici; c) indicazione
dell'ultima dichiarazione dei redditi, che comprenda anche il reddito
derivante dal contratto; d) indicazione delle ricevute di versamento dell'Ici
relative all'anno precedente quello di competenza.
Si tratta di oneri fiscali non tutti riconducibili al pagamento di imposte.
Esiste una giurisprudenza della Corte precedente la decisione 333/2001,
che va brevemente richiamata per verificare la coerenza con essa dell'ultima
decisione. E la mia impressione che coerenza non vi sia e non vi siano
neppure le ragioni del mutamento di indirizzo, se non una affrettata citazione
della legge di riforma del 1971.
Con la decisione 45/1963 la Corte dichiara legittima la tassa giudiziaria,
in quanto la nostra Costituzione non vieta di imporre prestazioni fiscali
in stretta connessione con il processo, sia che si tratti di tassa, sia
che si tratti di altri obblighi. Successivamente, la Corte (91/1994) fa
una importante precisazione: "Al di fuori degli oneri preordinati
allo svolgimento del processo, vi sono obblighi, come la dichiarazione
tributaria, che hanno formalità di facile compimento e non sono
soggetti a condizione di solennità; l'onere non risulta irrazionalmente
imposto, riferendosi al credito fatto valere in giudizio, e sussiste una
protezione costituzionale (articolo 53) dell'interesse alla riscossione
dei tributi non meno fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale".
Si possono legittimare dunque oneri di facile compimento, come la dichiarazione
fiscale, che pur non essendo in stretta connessione col processo, non
ledono la tutela giurisdizionale.
Anche nella sentenza 157/1969 (che dichiara incostituzionale la preclusione
per il giudice di emettere sentenze o altri provvedimenti sulla base di
atti non registrati) si afferma che il diritto alla tutela giurisdizionale
va coordinato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi. Come
si opera questo coordinamento?
Il criterio è il seguente: la determinazione di modalità
di esercizio della tutela giurisdizionale lede la garanzia approntata
dall'articolo 24, soltanto ove risulti una difficoltà o impossibilità
nell'esplicazione del diritto. Non produce, pertanto, una tale lesione
una norma che subordina alla mera dichiarazione tributaria l'esercizio
dell'azione giudiziaria a tutela di un diritto.
Posta la distinzione fra oneri imposti, quali strumento della tutela giurisdizionale,
e oneri imposti per ragioni estranee, tale estraneità non è
sufficiente per essere ritenuta lesiva dell'articolo 24, ma occorre stabilire
se l'onere sia oggettivamente d'ostacolo, sia cioè di siffatta
entità o così congegnato da comprimere addirittura il diritto
d'azione (100/1964).
E l'esempio tipico di onere che comprime il diritto d'azione è
sempre stato costituito dal "solve et repete". Ma io direi ogni
pagamento di tributo che possa costituire una difficoltà economica
per il contribuente. La sentenza 333/2001, trascurando i precedenti e
senza dimostrare, peraltro, il loro superamento, ritiene che l'onere fiscale,
tendente al soddisfacimento di interessi estranei alla finalità
processuale, sia sempre "una preclusione o un ostacolo", senza
verificare se gli oneri imposti dall'articolo 7 siano davvero d'impedimento
alla tutela anche quando non si risolvano in pagamenti e consistano in
mere dichiarazioni tributarie.
Si può dire che la semplice presentazione di una dichiarazione
tributaria sia davvero un impedimento? Io credo di no. Nella sentenza
333/2001 sembrerebbe che il superamento della giurisprudenza costituzionale
sia l'articolo 7, n.7, della legge di riforma 825/71 che vieta "ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio".
Se tale riferimento fosse stato decisivo, non sarebbero occorse altre
parole. Ma l'articolo 7 parla di "impedimenti di natura fiscale".
La parola "impedimento", sia nell'interpretazione letterale
che in quella logica, non vuol dire ogni obbligo, ma solo quelli che siano
d'ostacolo o comprimano la tutela giurisdizionale. Presentare una dichiarazione
tributaria non è un impedimento concreto all'esercizio di un diritto.
La sentenza 333/2001 può dunque essere condivisa solo in parte.
Essa, ignorando i precedenti più significativi della giurisprudenza
costituzionale in materia di oneri fiscali, si regge più su una
logica astratta che su una giusta considerazione degli interessi costituzionalmente
tutelati nella vicenda in esame.
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