LA FINANZIARIA 2003 E LA CASA

Nota a cura della Segreteria Nazionale dell’Unione Inquilini

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002 è stata pubblicata la Legge Finanziaria per il 2003 (L.27/12/2002 n. 289 - G.U. n. 305 del 31/12/2002).

Vi indichiamo, nelle pagine a seguire, le disposizioni che hanno riflessi in materia abitativa, sottolineando e denunciando definitivamente il fatto che la manovra in questione ha definitivamente, scippato ovvero “ridotto” lo stanziamento per il fondo sociale (il contributo affitto), si presenta come un grave attacco al dritto alla casa e iniqua in materia abitativa, con l'introduzione di una serie di misure gravi e  discutibili in materia di condoni fiscali con  riflessi rispetto anche all'imposizione locale qualora gli enti locali decidessero di recepire l'autorizzazione prevista dalla Finanziaria.

Segnaliamo con particolare preoccupazione la disposizione dell'art. 84 che permette ulteriori alienazioni di patrimonio abitativo degli enti locali e degli enti pubblici con l'utilizzazione dello strumento della cartolarizzazione.

1)    Detrazioni Irpef del 36% per lavori e IVA al 10%

L'art.2 comma 5 della legge ha prorogato fino al 30 settembre lo sconto Irpef del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di una norma faticosamente recuperata dopo che il Governo l'aveva soppressa all'interno della prima proposta di Finanziaria 2003. La proroga adottata non supera i nove mesi, scadendo a settembre 2003, e questo prelude nelle probabili intenzioni nella maggioranza una definitiva soppressione con l'anno in corso. Tale detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio come individuati dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, riguarderà le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella semplice prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

2)    Interventi di ristrutturazione a cura di imprese per la rivendita

Il comma 6 dell'art.2 prevede la proroga di un anno (31/12/2003) dello sconto fiscale Irpef del 36% per l'acquirente di immobili ristrutturati da imprese ai fini della cessione degli stessi.
In tal caso il termine per stipula dell'atto che giustifica la detrazione è quello del 30/06/2004.

 

3)    Definizione agevolata delle imposte di registro ipocatastali, successioni e donazioni e Invim

L'art.11 della Legge prevede che il contribuente con una propria istanza da presentarsi entro il 16 marzo 2003 e con l'applicazione del 25% di aumento di quanto precedentemente dichiarato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili possa definire, in sanatoria, la propria posizione. Ciò vale per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.

L'ultimo comma dell'art.11 prevede una sanatoria riguardo alle misure sanzionatorie per omesse e ritardate dichiarazioni stabilendo che se alla data di entrata in vigore della legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora il contribuente provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003.

4)    Definizione di tributi locali

L'art.13 della legge prevede la possibilità di introdurre sanatorie per i tributi di regioni, province e comuni con loro autonome deliberazioni. Tali sanatorie potrebbero essere applicate anche agli accertamenti ed all'eventuale contenzioso pendente. E' evidente che sui singoli territori questa normativa potrebbe dare origini a specifiche misure anche in materia di tributi connessi all'abitazione (Ici, rifiuti, ecc.).

5) Chiusura delle liti fiscali pendenti

L'art.16 prevede la chiusura delle liti tributarie pendenti (es. Invim) dinanzi a qualsiasi giurisdizione con particolari modalità di pagamento della somma a stralcio e di rateizzazione della stessa.

6) Disposizioni in materia di accise sul riscaldamento

L'art.21 prevede al comma 3 che fino al 30 giugno 2003 sono prorogati le agevolazioni su gasolio e gpl nelle zone montane. Il comma 5 proroga sino alla stessa data del 30 giugno 2003 le agevolazioni sul metano per gli usi civili, quindi anche per il riscaldamento.

7) Patto di stabilità per gli enti locali

L'art.29 definisce gli obblighi e le modalità finanziarie e gestionali per gli enti locali e le modalità del calcolo del disavanzo.

8) Canoni acqua 

L'art.31 comma 10 aumenta le basi di calcolo in relazione alle tariffe per l'acqua.

9) Confluenza dell'INPDAI nell'INPS

L'art.42 sancisce che dal 1° gennaio 2003 le funzioni dell'INPDAI sono trasferite all'INPS che succede nei rapporti attivi e passivi.

10) Fondo nazionale per le politiche sociali e giovani coppie

L'art.46 prevede le modalità di ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.80 della legge 388/2000. Il comma 2 prevede che almeno il 10% delle risorse sia destinato al sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione. Un apposito regolamento disporrà le modalità del monitoraggio degli interventi del fondo. Probabilmente in questo ambito potranno essere definite modalità di sostegno all'accesso all'abitazione per tali famiglie.

11) Fondo rotativo per le opere pubbliche

E' istituito dall'art.71 un fondo rotativo per le opere pubbliche con lo scopo di ridurre l'intervento finanziario dello Stato e prestare garanzie in favore di soggetti pubblici o privati coinvolti nella costruzione o nella gestione delle opere.

12) Acquisto degli immobili demaniali da parte dei comuni

Il comma 4 dell'art.80 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede che entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.

13) Contributi e agevolazioni per eventi alluvionali 

I commi 32 e 33 dell'art.80 prevedono proroghe di contributi e agevolazioni su mutui connessi a dissesti idrogeologici e eventi alluvionali del triennio 2000/2002.

14) Cooperative di abitazione

Il comma 26 dell'art.80 della legge in materia di cooperative di abitazione prevede che i contributi statali versati alle cooperative di abitazione siano considerate sopravvenienze attive ai sensi art. 55 comma 3 D.P.R. 917/86.

15) Alienazione degli immobili della Difesa

Il comma 50 dell'art.80 prevede che le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.

E’ opportuno ricordare che l’art..44, della L. 448/98, prevedeva che i comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione.

16) Cartolarizzazione e vendita degli immobili degli enti locali e degli enti pubblici

L'art.84 della legge autorizza la cartolarizzazione e la vendita di immobili con la costituzione di società per azioni a ciò finalizzate da parte di regioni, enti locali ed enti pubblici. In sostanza le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. A questa procedura possono applicarsi le disposizioni previste dai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 della L. 410/2001. I beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso alle società costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento.  Le disposizioni si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.  Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici». La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.