UNIONE INQUILINI |
Statuto dell'Unione Inquilini
Così come modificato dal Congresso Nazionale dell’Unione Inquilini, tenutosi a Chianciano, Hotel Santa Chiara, Via dei Colli 50, nei giorni del 18 – 19 – 20 marzo 2005.
ART. 1.DENOMINAZIONE
E' costituita una associazione sindacale, senza fine di lucro e a base volontaristica, denominata
" UNIONE INQUILINI"
ART. 2LUOGO DI COSTITUZIONE
L'associazione è costituita in Firenze.
ART. 3DURATA
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.
ART. 4NATURA E SCOPI
L'associazione UNIONE INQUILINI è organismo di massa degli inquilini, assegnatari e senza casa e dei proprietari-utenti della prima casa che persegue l'obiettivo di costruire un vasto movimento unitario, anche a carattere internazionale, per la piena attuazione del diritto inalienabile di ogni persona ad una abitazione idonea e dignitosa e che a tal fine si propone di lottare
contro
per
L'UNIONE INQUILINI
a tal
fine:
ART. 5LA STRUTTURA DELL'UNIONE INQUILINI
L'ambito regionale è costituito da un Coordinamento
Regionale con compiti di coordinamento e di iniziativa ed è composto
da un membro per ogni sede comunale il cui peso elettorale corrisponde
al numero degli iscritti dell’anno precedente della medesima. L'Associazione UNIONE INQUILINI ha carattere nazionale
a struttura federata che opera, riconoscendo per le federazioni
che operano nelle Regioni e Province a Statuto speciale le opportune
autonomie, su tutto il territorio della Repubblica; ha sede nazionale
a Roma ed è articolata in Sedi Comunali, Provinciali coordinate
a livello regionale attraverso i coordinamenti regionali. Il Coordinatore Regionale, che ha funzioni di rappresentanza dell'Unione Inquilini a livello regionale, viene eletto dai segretari di Sede, che rappresentano ognuno il corrispondente numero di iscritti, con la maggioranza assoluta degli iscritti della Regione. Altrimenti le funzioni di Coordinatore Regionale
sono assunte dalla Sede con il più alto numero di iscritti e ne
è Coordinatore Regionale il suo segretario. Le sedi conferiscono alla struttura regionale dei
fondi in proporzione al numero degli iscritti. La quota di mancato versamento verrà contabilizzata dall'Ufficio Finanze ed addebitata cumulativamente alla Sede inadempiente per l'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il mancato versamento, anche parziale, senza giustificato motivo, della quota di contribuzione al finanziamento del Centro Nazionale per tre esercizi finanziari consecutivi determina di diritto l'espulsione, della Sede inadempiente.
Art. 6PATRIMONIO E SEDI
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Art. 7
L'ISCRITTO
Può iscriversi all'Unione Inquilini ogni inquilino e ogni proprietario purché della sola casa in cui abita, che si riconosca nelle finalità dell'associazione. L'iscrizione avviene mediante il versamento della
quota stabilita per ogni anno d'esercizio finanziario e conferisce
all'iscritto titolo per la piena partecipazione alla vita politica
dell'associazione attribuendo allo stesso il diritto di usufruire
dei servizi di assistenza sindacale e di consulenza a prezzi convenzionati. In caso di recesso o di dimissioni non è consentita la ripetizione della quota versata. L'iscritto può impegnarsi a concorrere al finanziamento dell'associazione con contribuzioni forfetarie o a cadenze periodiche.
Art. 8GLI ATTIVISTI
E' attivista dell'Unione Inquilini ogni iscritto
che si impegna con costanza nella attività delle sezioni dell'associazione
e nei comitati di caseggiato. Art. 9IL DIRETTIVO DI SEDE
Il Direttivo si articola sui livelli di cui al
precedente articolo 5 eccettuato quello nazionale ed è l'organo
di direzione collegiale e di esecuzione sulla base delle deliberazioni
dell'Assemblea generale degli iscritti o degli attivisti. Al segretario unico o al segretario coordinatore della segreteria spetta la rappresentanza legale nell’ambito del territorio di competenza. Il direttivo è convocato dal Segretario tutte le
volte in cui il medesimo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
richiesta da due suoi membri e, comunque almeno una volta all'anno
per deliberare in ordine:
Art. 10L'ASSEMBLEA DI SEDE
L'assemblea generale degli iscritti o degli attivisti si articola sui livelli Comunale, Provinciale, ed è l'organismo che esprime l'istanza sindacale di base con potere di deliberazione sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione. Essa è convocata almeno una volta all'anno per
la ratifica dei bilanci e comunque tutte le volte in cui ne sia
fatta richiesta da un terzo dei membri del Direttivo o da un quarto
degli iscritti. L'assemblea è presieduta dal Segretario o, in assenza,
da altra persona designata dal Direttivo.
Nomina il Direttivo
Comunale o Provinciale e i delegati al Congresso Nazionale.
Art. 11IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è la sede di discussione
democratica delle linee di indirizzo dell'Unione Inquilini e le
sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano
tutte le sedi. Il Coordinamento Nazionale, almeno sei mesi prima
dalla data del Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta ponderata
dei suoi componenti, deve fissare il numero degli iscritti necessari
per gli ulteriori delegati spettanti alle sedi comunali in proporzione
al numero degli iscritti, che, comunque, non può essere inferiore
ad un delegato per ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta. f) nomina i garanti nazionali con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti. Sono valide, salvo quanto previsto dal precedente
punto b) ed f) le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei
delegati presenti.
Art.
12
IL
COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Coordinamento Nazionale dell'Unione Inquilini è l'organismo di direzione politica e di elaborazione delle strategie organizzative e di intervento dell'associazione tenuto conto delle decisione assunte dal Congresso Nazionale dell'Unione Inquilini. Rientrano tra i poteri del Coordinamento Nazionale dell'Unione Inquilini: a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nazionale dell'associazione; b) il controllo sul corretto operato delle Sedi. Il peso elettorale di ciascun componente corrisponde
al numero degli iscritti dell'anno precedente della sede medesima
suddiviso per il numero dei componenti del Coordinamento Nazionale
di quella sede. Esso si considera validamente costituito anche
in altra Sede se necessario per ragioni organizzative o comunque
contingenti.
Art. 13IL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA
Il Congresso Nazionale elegge con maggioranza dei
due terzi dei delegati presenti il Collegio Nazionale di garanzia
composto da membri effettivi e da due supplenti aventi i seguenti
compiti: La facoltà di ricorrere ai garanti nazionale è
riservata ad ogni iscritto. E’ obbligatoria l’audizione a difesa del segretario
della sede inadempiente, la specificazione scritta degli addebiti
e il processo verbale della discussione e delle decisioni. Avverso
ai provvedimenti assunti dai Garanti si può ricorrere al Coordinamento
Nazionale che decide a maggioranza assoluta dei voti come espressi
dal comma secondo del precedente articolo entro trenta giorni dalla
ricezione del ricorso. Le proposte di sanzioni vengono trasmesse obbligatoriamente entro quindici giorni dall'espressione di parere ai Garanti Nazionali che decidono entro quindici giorni dalla ricezione degli atti comunicando immediatamente tali decisioni alla parte interessata.
Art. 14
IL CENTRO
NAZIONALE.
Il Centro Nazionale dell'Unione Inquilini costituisce il luogo di raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni inerenti all'attività associativa, nonché il luogo ove ordinariamente sono tenute le riunioni del Coordinamento Nazionale. Presso il Centro Nazionale operano con carattere permanente: a) l'Ufficio Stampa e Comunicazioni Esterne; b) il Coordinamento Giuridico Nazionale con funzioni di studio e raccolta degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali nonché di ufficio legale centrale; c) l'Ufficio Finanze con funzione di gestione del bilancio nazionale dell'associazione e di amministrazione delle contribuzioni delle Sedi Comunali di cui all'articolo 4, nonché di reperimento delle risorse; d) il Dipartimento Relazioni Internazionali; e) il Dipartimento Progetti e Pianificazione Urbana
ed E.R.P. con funzioni di studio e di raccolta dei materiali nonché
di elaborazione di progetti anche su scala Comunitaria ed internazionale
di nuovi modelli di sviluppo alloggiativo ed urbano. La sede del Centro Nazionale è stabilita in Roma.
Art.
15
LA SEGRETERIA
NAZIONALE, IL SEGRETARIO NAZIONALE, IL PRESIDENTE.
La Segreteria Nazionale è composta da almeno cinque membri eletti a maggioranza dal Congresso Nazionale che sempre a maggioranza nomina uno degli eletti in qualità di Segretario Nazionale con funzione di coordinatore e di rappresentante legale dell'associazione. Il potere di firma è attribuito al Segretario Nazionale o su delega di questi ad altro membro della Segreteria Nazionale. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso
Nazionale e rappresenta l’Unione Inquilini negli organismi internazionali.
E’ componente di diritto della Segreteria Nazionale. Il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale ed i membri della Segreteria Nazionale restano in carica da un Congresso Nazionale all’altro e si devono presentare dimissionari. Firma del
Segretario Nazionale legale rappresentate dell’associazione
Vincenzo Simoni
|
|
||