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Roma: ENASARCO: comunicato Unione Inquilini in merito sentenza TAR


Unione Inquilini

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Sito www.unioneinquilini.it

 

ENASARCO:

SENTENZA TAR DEL 4 agosto 2011

Qualcuno dice che è una vittoria!!!!

SE SI VUOL CREDERE ALLE FAVOLE ………

 

Leggiamo da più parti una interpretazione della sentenza del Tar relativa alla vendita degli alloggi Enasarco alquanto fantasiosa.

Nell’invitare tutti a leggere la sentenza nel suo testo integrale che può essere scaricata da internet, e presto anche dal sito www.unioneinquilini.it,  intendiamo sottolineare alcune questioni e alcuni rischi derivanti dell’eventuale giudizio di merito.

La sentenza del Tar del Lazio, sezione terza bis, afferma che l’Enasarco ha una rilevanza pubblicistica ai soli fini previdenziali ovvero come garante degli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico. Per garantire i fini previdenziali, che ripetiamo questi danno rilevanza pubblicistica agli enti privatizzati, che verrebbero pregiudicati se l’ente non potesse continuare ad operare, si procede a dismissione del patrimonio immobiliare che è sotto la supervisione delle amministrazioni pubbliche vigilanti, con legge approvata recentemente, in relazione alla funzione previdenziale dell’ente privatizzato.

Detto questo e considerato, come afferma l’ordinanza, che in tema di gestione dei beni immobili (gestione esclusa dal Tar dalla rilevanza pubblica) l’articolo 1 comma 38 della legge 243/2004 ha dato un’interpretazione per la quale l’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 104/1996, si interpreta nel senso che la disciplina relativa alla gestione dei beni e ai trasferimenti della proprietà degli stessi e gli investimenti immobiliari non si applica agli enti privatizzati.

Per ironia della sorte un ricorso al Tar fatto per far ottenere agli inquilini riduzione dei prezzi di acquisto, potrebbe risolversi nel giudizio di merito, in un boomerang contro gli stessi inquilini, in quanto avendo la predominanza la funzione pubblica previdenziale e tesa questa a garantire gli iscritti ai fini pensionistici, la cosa si potrebbe risolvere che i prezzi attuali di vendita sono inferiori a quelli praticabili sul mercato e che gli stessi producano un danno agli iscritti all’ente previdenziale privatizzato, come l’Enasarco, in relazione alla sua funzione pubblica (quella previdenziale).

Insomma nelle sentenze come nella vita valgono gli effetti concreti e il primo effetto concreto è che la sospensiva è stata rigettata e le vendite proseguono, il secondo effetto è che ai fini della gestione degli immobili gli enti privatizzati possono decidere di vendere per proseguire la loro attività e per garantire gli iscritti ai fini pensionistici.

Ciò è palese nella lettura integrale della sentenza che invitiamo tutti a leggere e a verificare se quanto da noi detto non corrisponde a verità.

 

Roma 5 agosto 2011

 




Data notizia05.08.2011