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Statuto dell’Unione Inquilini coś come modificato dal 15° Congresso Nazionale dell’Unione Inquilini, tenutosi a Chianciano Terme nei giorni del 18 – 19 - 20 Maggio 2018


Statuto dell'Unione Inquilini

 

 

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione sindacale, senza fine di lucro e a base volontaristica, denominata

" UNIONE INQUILINI "

 

ART. 2 

LUOGO DI COSTITUZIONE

L'associazione è costituita in Firenze.

 

ART. 3

DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

 

 

ART. 4

NATURA E SCOPI

 

L'associazione UNIONE INQUILINI è organismo di massa di organizzazione e rappresentanza degli inquilini, assegnatari e senza casa e dei proprietari-utenti della prima casa che persegue l'obiettivo di costruire un vasto movimento unitario, anche a carattere internazionale, per la piena attuazione del diritto inalienabile di ogni persona ad una abitazione idonea e dignitosa e che a tal fine si propone di lottare con finalità di solidarietà sociale

 

CONTRO

  • gli aumenti incontrollati dei fitti e delle spese accessorie in genere;
  • gli sfratti e l'istituto della finita locazione;
  • l'assenza di manutenzioni degli immobili;
  • la carenza di alloggi e servizi e la demolizione delle tariffe sociali per i servizi alla persona;
  • l'espulsione dai centri storici delle categorie sociali più deboli;
  • il degrado abitativo, ambientale ed urbanistico che ostacoli l'attuazione del diritto all'alloggio;
  • l'oppressione fiscale e tariffaria nei confronti dei proprietari-utenti della prima casa;

 

PER

  • una civilizzazione urbana imperniata sull'utilizzo sociale, la regolazione del mercato locativo, la requisizione, l'intervento pubblico di settore anche al fine di garantire in modo equo l'impiego sociale dei beni in proprietà;
  • l'attuazione del diritto all'alloggio come diritto inalienabile di ogni persona umana;
  • il miglioramento delle condizioni abitative al fine di assicurare il pieno rispetto del principio della pari dignità e delle pari opportunità abitative tra cittadini comunitari ed extracomunitari;
  • canoni di locazione adeguati e proporzionati al reddito;
  • la garanzia dei servizi nelle abitazioni e nei quartieri ad un prezzo proporzionato alla loro qualità ed al reddito delle famiglie.

 

L'UNIONE INQUILINI A TAL FINE:

 

  • organizza la partecipazione popolare alle rivendicazioni e lotte per la piena attuazione del diritto all'alloggio promuovendo e sostenendo gli organismi di democrazia diretta articolati nei quartieri e nei caseggiati attraverso la costituzione di comitati;
  • promuove lo sviluppo del movimento per il diritto alla casa anche mediante la stipulazione di patti organici di collaborazione con altre associazioni i cui scopi siano omogenei con quelli dell'Unione Inquilini;
  • è parte integrante e riferimento del movimento dei lavoratori di cui sostiene le forme di espressione diretta, del movimento della non violenza di cui condivide i principi e le idealità, del movimento ambientalista;
  • espressamente si richiama al diritto di resistenza, rientrante tra le garanzie costituzionali, come diritto alla reazione popolare avverso leggi o provvedimenti di qualsiasi natura contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e alle declaratorie internazionali in materia di diritti umani e sociali;
  • promuove la risoluzione su scala internazionale dei problemi abitativi attraverso forme di collaborazione e federazione con associazioni straniere aventi medesime finalità statuarie;
  • è presente nelle commissioni istituite presso gli Enti Pubblici Amministrativi, negli Istituti, nelle Commissioni ed in genere in ogni Organismo, Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale che si occupa di problemi abitativi, con propri rappresentanti, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni promuovendone la democratizzazione;
  • partecipa ad organismi internazionali a favore del diritto dei popoli, dell'abitare; a progetti di solidarietà; contribuisce alla costruzione di eventi mondiali contro l'oppressione capitalistica;
  • promuove la realizzazione di un Osservatorio Nazionale dei problemi abitativi e favorisce lo studio e l'analisi delle problematiche politiche, economiche e sociali che ostacolano la piena attuazione del diritto all'alloggio;
  • promuove corsi di formazione nei settori di proprio interesse e precisamente indirizzati a creare nuove figure anche professionali capaci di contribuire al soddisfacimento di un ventaglio di diritti sociali tra loro interconnessi;
  • elabora e predispone direttamente la realizzazione di progetti finalizzati al superamento delle carenze di alloggi, al contenimento del loro costo, alla creazione di strutture sociali adeguate, al superamento dell'emarginazione nelle periferie metropolitane, alla individuazione di nuovi moduli di pianificazione urbana;
  • si avvale della collaborazione attraverso la stipulazione di convenzioni con le Amministrazioni competenti dei giovani in servizio civile provvedendo alla loro formazione;
  • collabora e può stipulare convenzioni con le Pubblica Amministrazione o enti pubblico o privati per programmi o pregetti dell'abitare.
  • promuove strutture di assistenza e/o consulenza condominiale.

 

ART. 5

LA STRUTTURA DELL'UNIONE INQUILINI

 

L'Associazione UNIONE INQUILINI ha carattere nazionale a struttura federata che opera, riconoscendo per le federazioni che operano nelle Regioni e Province a Statuto speciale le opportune autonomie, su tutto il territorio della Repubblica. Ha sede nazionale a Roma ed è articolata in Sedi Comunali e/o Provinciali.

Solo a queste strutture compete la rappresentatività dell'associazione nei rispettivi ambiti territoriali.

La sede comunale o provinciale si costituisce, su iniziativa degli iscritti dell'ambito territoriale, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'int. 15 lett. B)

Le sedi comunali e/o provinciali stabiliscono eventuali articolazioni zonali, di periferia o di quartiere su conforme decisione del Direttivo competente.

Nei comuni ove non è presente alcuna sede Sentito il Coordinatore regionale, la sede comunale e/o provinciale che si assume la responsabilità, può autorizzare l'apertura di sportelli casa ad opera di un iscritto. Resta salvo il diritto dello sportello di rendersi autonomo, secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 15 lett. b).

L'ambito regionale è costituito da un Coordinamento Regionale con compiti di coordinamento e di iniziativa ed è composto da un membro per ogni sede comunale il cui peso elettorale corrisponde al numero degli iscritti dell'anno precedente della medesima.

Il Coordinamento Regionale deve essere realizzato quando nella Regione operano Sedi in due delle Province.

Il Coordinatore Regionale, che ha funzioni di rappresentanza dell'Unione Inquilini a livello regionale, viene eletto dai segretari di Sede, che rappresentano ognuno il corrispondente numero di iscritti, con la maggioranza assoluta degli iscritti della Regione.

Altrimenti le funzioni di Coordinatore Regionale sono assunte dalla Sede con il più alto numero di iscritti e ne è Coordinatore Regionale il suo segretario.

Al Coordinamento Regionale sono attribuiti, nel rispetto delle linee nazionali, compiti di indirizzo sulle politiche della casa a livello regionale e di rappresentanza nei rapporti con gli enti pubblici e le articolazioni sindacali, politiche e sociali operanti a tale livello.

Ciascuna Sede è obbligata a pena di applicabilità della sanzione di cui all'ultimo comma del presente articolo a contribuire al finanziamento dell'Unione Inquilini con il versamento per ogni anno d'esercizio di una percentuale fissa sul tesseramento stabilita dal Congresso Nazionale.

La quota di mancato versamento verrà contabilizzata dall'Ufficio Finanze ed addebitata cumulativamente alla Sede inadempiente per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Il mancato versamento, anche parziale, senza giustificato motivo, della quota di contribuzione al finanziamento del Centro Nazionale per tre esercizi finanziari consecutivi determina l'inizio della procedura di espulsione dinanzi al Collegio Nazionale di garanzia, della Sede inadempiente.

 

Art. 6

PATRIMONIO E SEDI

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'associazione;

b) dal contributo delle sedi;

c) dalle quote associative delle sedi senza autonomia finanziaria;

d) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche e associazioni senza personalità giuridica;

e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

f) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;

g) da proventi derivati dall'attività di stampa e propaganda.

L'esercizio finanziario annuale corrisponde all'anno solare, ed il bilancio dell'Associazione, di cassa e patrimoniale, approvato dalla Segreteria Nazionale entro il 30 Maggio di ogni anno, viene inviato per conoscenza a tutte le sedi

Il patrimonio delle sedi è costituito

a) da beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà della sede;

b) da proventi delle tessere e dalle deleghe sindacali;

c) dalle quote associative;

d) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche e associazioni senza personalità giuridica;

e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

f) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;

g) da proventi derivati dall'attività di stampa e propaganda.

L'esercizio finanziario annuale corrisponde all'anno solare, ed il bilancio della sede, con l'indicazione del numero dei tessere e di deleghe, approvato dal Direttivo, entro il 30 Marzo di ogni anno, viene inviato per conoscenza al Tesoriere Nazionale

Ogni sede, ha autonomia contabile, finanziaria e fiscale ed a tal fine si deve dotare di Codice fiscale.

Le sedi con meno di 300 iscritti, possono optare per l'esonero dall'autonomia contabile, finanziaria e fiscale, utilizzando il codice fiscale dell'Associazione, ed a tal fine, si obbligano a inviare al tesoriere ogni documento contabile fiscale, ed il bilancio annuale semplificato.

Le Sedi possono essere adibite in uso esclusivo per l'Associazione o in condivisione si basi contrattuali con altre Associazioni, con finalità non in contrasto con quelle dello Statuto dell'Unione Inquilini.
In ogni caso la titolarità dei rapporti contrattuali appartiene al legale rappresentante della Associazione o al Segretario della sede con contabilità autonoma, che agisce a nome della medesima e che non può trasmetterne l'uso ad altri soggetti.

 

Art. 7

L'ISCRITTO

 

Può iscriversi all'Unione Inquilini ogni inquilino o precario della casa, o senza casa e ogni proprietario purché della sola casa in cui abita, che si riconosca nelle finalità dell'associazione.

L'iscrizione avviene mediante il versamento, alla sede comunale o provinciale del proprio territorio, della quota stabilita per ogni anno d'esercizio finanziario, e conferisce all'iscritto titolo per la piena partecipazione alla vita politica dell'associazione, attribuendo allo stesso il diritto di usufruire dei servizi di consulenza sindacale gratuiti in tutte le sedi dell'Unione Inquilini, e dei servizi di assistenza legale a prezzi convenzionati dalla sede con l'ufficio legale della sede di iscrizione.

E' altresì considerato iscritto a tutti gli effetti l'assegnatario di alloggio pubblico che abbia conferito delega all'associazione versando la quota all'uopo stabilita.

La quota associativa minima e massima del tesserato, che è colui che non effettua il versamento della quota a mezzo delega, è fissata dalla segreteria nazionale.

La qualità di iscritto si perde per recesso, per mancato versamento della quota annuale, per comportamenti gravi contrari agli interessi associativi, e per ogni violazione dello statuto.

In caso di recesso o di dimissioni non è consentita la ripetizione della quota versata.

L'iscritto può impegnarsi a concorrere al finanziamento dell'associazione con contribuzioni forfetarie o a cadenze periodiche.

 

Art. 8

GLI ATTIVISTI

 

E' attivista dell'Unione Inquilini ogni iscritto che si impegna con costanza nella attività delle sezioni dell'associazione e nei comitati di caseggiato.

 

Art. 9

IL DIRETTIVO DI SEDE

 

Il Direttivo si articola sui livelli di cui al precedente articolo 5 eccettuato quello nazionale ed è l'organo di direzione collegiale e di esecuzione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli iscritti o degli attivisti.

Per direttivo nell'ambito regionale deve intendersi il Coordinamento Regionale con la composizione e le funzioni di cui all'art. 5.

I direttivi di ogni livello territoriale nominano un segretario affiancato nelle Sedi con un elevato numero di iscritti da una segreteria con un tesoriere, e possono eleggere il Presidente di sede..

La rappresentanza legale della sede nell'ambito del territorio di competenza spetta al segretario unico o al segretario coordinatore o al Presidente di sede se eletto.

Il direttivo è convocato dal Segretario tutte le volte in cui il medesimo lo ritenga necessario o dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da due suoi membri e, comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine:

a) al bilancio consuntivo ed al preventivo da sottoporre a ratifica dall'assemblea degli iscritti o degli attivisti;

b) all'ammontare della quota associativa tenuto anche conto delle esigenze del Centro Nazionale dell'Unione Inquilini;

c) alla designazione dei rappresentanti dell'associazione presso Enti, Commissioni e Istituzioni pubbliche e private.

Le deliberazioni del Direttivo si hanno per approvate con il consenso della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Direttivo deve essere redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Segretario o, in mancanza da chi presiede la riunione.

 

Art. 10

 L'ASSEMBLEA DI SEDE

 

L'assemblea generale degli iscritti o degli attivisti si articola sui livelli Comunale, e/o Provinciale, ed è l'organismo che esprime l'istanza sindacale di base con potere di deliberazione sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno per la ratifica dei bilanci e comunque tutte le volte in cui ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri del Direttivo o da un quarto degli iscritti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli iscritti o degli attivisti in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto solo coloro che sono iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'assemblea è presieduta dal Segretario o, in assenza dal Presidente, o da altra persona designata dal Direttivo. Nomina il Direttivo Comunale o Provinciale e i delegati al Congresso Nazionale.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno la metà dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da processo verbale firmato dalla persona che lo ha presieduta.

 

 

Art. 11

IL CONGRESSO NAZIONALE

 

Il Congresso Nazionale è la sede di discussione democratica delle linee di indirizzo dell'Unione Inquilini e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutte le Sedi.

Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta delle Sedi Comunali e/o provinciali che rappresentino almeno il 50% più uno del complessivo numero degli iscritti all'Unione Inquilini dell'anno precedente o su parere unanime del Coordinamento Nazionale.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati nominati con criteri democratici e partecipativi dalle Sedi Comunali e/o provinciali in regola con le contribuzioni al Centro Nazionale, con un numero di delegati spettanti in proporzione al numero degli iscritti nell'anno precedente al Congresso Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale, almeno sei mesi prima dalla data del Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta ponderata dei suoi componenti, deve fissare il numero degli iscritti necessari per i delegati spettanti alle Sedi comunali e/o provinciali in proporzione al numero degli iscritti, che, comunque, non può essere inferiore ad un delegato per ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta.  Tutte le sedi, costituite entro l'anno precedente, hanno diritto ad avere almeno un delegato al congresso.

La seduta del Congresso Nazionale è presieduta da persona designata dal Congresso medesimo all'inizio della prima seduta.

Il Congresso Nazionale:

a)      discute e approva a maggioranza dei delegati presenti le mozioni;

b)      discute ad approva le eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti;

c)       nomina i componenti della Segreteria Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti;

d)      nomina il Segretario Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti.

e)      nomina il Presidente Nazionale con la maggioranza dei delegati presenti.

f)       nomina i garanti nazionali con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti.

Sono valide, salvo quanto previsto dal precedente punto b) ed f) le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale constano dal verbale sottoscritto dal Presidente del Congresso ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

 

Art. 12

IL COORDINAMENTO NAZIONALE

 

Il Coordinamento Nazionale dell'Unione Inquilini è l'organismo di direzione politica e di elaborazione delle strategie organizzative e di intervento dell'associazione tenuto conto delle decisione assunte dal Congresso Nazionale dell'Unione Inquilini. Rientrano tra i poteri del Coordinamento Nazionale dell'Unione Inquilini:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nazionale dell'associazione;

b) il controllo sul corretto operato delle Sedi.

c) l'indizione del congresso nazionale, delegando alla segreteria nazionale la scelta della data e della sede congressuale

Il Coordinamento Nazionale è formato dai componenti della Segreteria Nazionale, e per ogni sede da un componente ogni mille iscritti o frazione superiore a cinquecento; le altre Sedi hanno diritto ad un componente.

Il peso elettorale di ciascun componente corrisponde al numero degli iscritti dell'anno precedente della sede medesima suddiviso per il numero dei componenti del Coordinamento Nazionale di quella sede.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce su iniziativa della Segreteria Nazionale, o su richiesta di almeno un terzo delle Sedi, presso il Centro Nazionale dell'Unione Inquilini.

Esso si considera validamente costituito anche in altra Sede se necessario per ragioni organizzative o comunque contingenti.

Il Coordinamento delibera a maggioranza in base al peso elettorale di ciascun componente. Le deliberazioni devono constare da verbale firmato dal Presidente Nazionale o, da altro membro della Segreteria da questi delegato e da altro componente del Coordinamento in funzione di segretario.

Art. 13

IL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

 

Il Congresso Nazionale elegge con maggioranza dei due terzi dei delegati presenti il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia e due  membri effettivi e due supplenti.

Il collegio nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

a) sanzionare la perdita della qualifica di iscritto nei confronti dell'aderente per comportamenti gravi contrari agli interessi associativi e per violazioni dello statuto. La facoltà; di ricorrere ai garanti nazionale è riservata ad ogni iscritto.

b) decretare a maggioranza dei propri componenti le sanzioni, compresa l'espulsione, delle Sedi inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto.

E' obbligatoria l'audizione a difesa del segretario della sede inadempiente, la specificazione scritta degli addebiti e il processo verbale della discussione e delle decisioni. Avverso ai provvedimenti assunti dai Garanti si può ricorrere al Coordinamento Nazionale che decide a maggioranza assoluta dei voti come espressi dal comma secondo del precedente articolo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Le Sedi possono costituire con lo stesso procedimento un Ufficio di Garanzia di Sede che interviene sulle questioni contemplate dall'art. 7.

Le proposte di sanzioni vengono trasmesse obbligatoriamente entro quindici giorni dall'espressione di parere ai Garanti Nazionali che decidono entro quindici giorni dalla ricezione degli atti comunicando immediatamente tali decisioni alla parte interessata.

 

Art. 14

IL CENTRO NAZIONALE

 

Il Centro Nazionale dell'Unione Inquilini costituisce il luogo di raccolta e diffusione delle informazioni e documentazioni inerenti all'attività associativa, nonché il luogo ove ordinariamente sono tenute le riunioni del Coordinamento Nazionale. Presso il Centro Nazionale operano con carattere permanente:

a)    l'Ufficio Stampa e Comunicazioni Esterne, coordinato dal Presidente Nazionale che assume altresì l'incarico di Direttore Responsabile del sito www.unioneinquilini.it

b)   il Coordinamento Giuridico Nazionale con funzioni di studio e raccolta degli orientamenti legislativi e giurisprudenziali nonché di ufficio legale centrale coordinato da un responsabile nominato a maggioranza dal Coordinamento Nazionale;

c)    l'Ufficio Finanze con funzione di gestione del bilancio nazionale dell'associazione e di amministrazione delle contribuzioni delle Sedi Comunali di cui all'articolo 5, nonché di reperimento delle risorse coordinato dal Tesoriere Nazionale. 

d)   il Dipartimento Relazioni Internazionali coordinato da un membro della Segreteria designato ai sensi del successivo art. 15 comma 1;

e)   il Dipartimento Progetti e Pianificazione Urbana ed E.R.P. con funzioni di studio e di raccolta dei materiali nonché di elaborazione di progetti anche su scala Comunitaria ed internazionale di nuovi modelli di sviluppo alloggiativo ed urbano, coordinato da un responsabile nominato a maggioranza dal Coordinamento Nazionale.

La sede del Centro Nazionale è stabilita in Roma.

 

Art. 15

LA SEGRETERIA NAZIONALE, IL SEGRETARIO NAZIONALE, IL PRESIDENTE

 

La Segreteria Nazionale ha sede a Roma ed è composta da almeno cinque membri eletti a maggioranza dal Congresso Nazionale che sempre a maggioranza nomina uno degli eletti in qualità di Segretario Nazionale con funzione di coordinatore e di rappresentanza politica con relativo potere di firma che può essere delegata da questi ad altro membro della Segreteria Nazionale.

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. E' componente di diritto della Segreteria Nazionale.

Il Presidente Nazionale, sulla base del regolamento varato dalla Segreteria Nazionale, conferisce la delega per l'apertura di una nuova sede.

La Segreteria Nazionale è organismo rappresentativo dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri esecutivi per l'attuazione delle decisioni del Coordinamento Nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale.

La Segreteria può nominare al suo interno un ufficio esecutivo con il compito di dare concreta e tempestiva operatività all'azione sindacale nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni assunte negli organismi dirigenti.

La Segreteria Nazionale nomina il Tesoriere che sarà invitato permanente alla Segreteria.

Il Presidente Nazionale del Collegio di Garanzia sarà invitato permanente alla Segreteria 

In caso di dimissioni o decesso del Segretario Nazionale o del Presidente Nazionale il Coordinamento Nazionale nomina con maggioranza dei voti, rapportati agli iscritti dell'anno precedente, tra i componenti della Segreteria Nazionale il Segretario Nazionale o il Presidente Nazionale pro tempore fino alla convocazione del Congresso Ordinario.

Il Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale ed i membri della Segreteria Nazionale restano in carica da un Congresso Nazionale all'altro e si devono presentare dimissionari.

 

 Chianciano Terme  20 maggio 2018.

 

 

 




Data notizia21.05.2018

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