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Modifiche allo Statuto


4. Modifiche allo Statuto

All' Art. 4. NATURA E SCOPI.

A pag 1,
Al primo periodo, seconda riga dopo "senza casa" aggiungere le parole
"e dei proprietari-utenti della prima casa" ;
Dopo "la carenza di alloggi e servizi"..... aggiungere le parole
" la demolizione delle tariffe sociali per i servizi alla persona"
Dopo "il degrado abitativo, ambientale e urbanistico dei quartieri popolari" aggiungere le parole
"l'oppressione fiscale e tariffaria nei confronti dei proprietari-utenti della prima casa"

A pag. 2
Nel periodo " L'UNIONE INQUILINI a tal fine":
Al terzo cpv: sostituire la parola "operaio" con "dei lavoratori",
Dopo il settimo cpv inserire nuovo paragrafo:
"partecipa ad organismi internazionali a favore del diritto dei popoli, dell'abitare, partecipa a progetti di solidarietà, contribuisce alla costruzione di eventi mondiali contro l'oppressione capitalisti".
Dopo l'ultimo paragrafo aggiungerne un altro:
"promuove strutture di assistenza e/o consulenza condominiale".

All'ultimo periodo :
Al 2.o cpv. dopo " dell'insieme dell'associzione" aggiungere: " nei rispettivi ambiti territoriali"
Al 4.o cpv. aggiungere la seguente frase: " Il Coordinamento regionale deve essere realizzato quando nella regione operano sedi dell'Unione Inquilini in almeno 1/3 delle province."
" Il Coordinatore Regionale, che ha funzioni di rappresentanza dell'U.I. a livello regionale, viene eletto dai Segretari di Sede, che rappresentano ognuno il corrispondente numero di iscritti, con la maggioranza assoluta degli iscritti della Regione.".
"Altrimenti le funzioni di Coordinamento Regionale sono assunte dalla Sede con il più alto numero di iscritti e ne è Coordinatore regionale è il suo Segretario. Al Coordinamento Regionale sono attribuiti, nel rispetto delle linee nazionali, compiti di indirizzo sulle politiche della casa a livello regionale e di rappresentanza nei rapporti con gli enti pubblici e le articolazioni sindacali, politiche e sociali operanti a tale livello. Le sedi conferiscono alla struttura regionale dei fondi in proporzione al numero degli iscritti."

Art. 5 - PATRIMONIO - aggiungere nel titolo " E SEDI"

Alla a) dopo "che" inserire "sono o".
Aggiungere dopo h): "Le sedi possono essere adibite in uso esclusivo per l'Associazione o in condivisione con altre associazioni su basi contrattuali."
Dopo la parole "Associazione" sono inserite le parole "con finalità non in contrasto con quelle dello Statuto dell'Unione Inquilini". "In ogni caso la titolarità dei rapporti contrattuali appartiene al legale rappresentante della Associazione che agisce a nome della medesima e che non può trasmetterne l'uso ad altri soggetti."

All'ART. 6:

Aggiungere tra le cause di perdita della qualità di socio " e per ogni violazione dello statuto".

All'ART. 11. IL COORDINAMENTO NAZIONALE aggiungere " E I GARANTI NAZIONALI"

Al 2. Periodo:
Dopo "formato" sostituire l'intero periodo con: " da 1 componente ogni 1000 iscritti e ulteriore frazione superiore a 500 per ogni sede; il peso elettorale di ciascun componente corrisponde al numero di iscritti dell'anno precedente della sede medesima suddiviso per il numero dei suoi rappresentanti".
Per la richiesta di convocazione sostituire "da sei" fino a "inquilini" con " con "un terzo delle sedi";
Aggiungere "è fatto obbligo al Segretario Nazionale e/o al Presidente Nazionale di procedere alla convocazione ordinaria del Coordinamento Nazionale almeno una volta all'anno".
Aggiungere un periodo finale:
" Il Congresso Nazionale elegge con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti elettorali i Garanti Nazionali in numero di 3 effettivi e 2 supplenti aventi i seguenti compiti:
compiti previsti dall'art. 6, comma 5 e dalla lettera c) del primo periodo dell'art. 11 e con compiti di verifica poteri sul numero degli iscritti dell'anno precedente (con riscrittura delle parti modificate)..
"Avverso ai provvedimenti assunti dai Garanti si può ricorrere al Coordinamento Nazionale che decide a maggioranza assoluta dei voti come espressi dal comma precedente entro 30 gg dalla ricezione del ricorso" .
"Le sedi possono costituire con lo stesso procedimento un Ufficio di Garanzia di sede che interviene sulle questioni contemplate dall'art. 6 comma 5. Le proposte di sanzioni vengono trasmesse obbligatoriamente entro 15 giorni dall'espressione di parere ai Garanti Nazionali che decidono entro 15 gg. dalla ricezione degli atti comunicando immediatamente tale decisione alla parte interessata."

All'ART. 13. SEGRETERIA NAZIONALE

Aggiungere il seguente ultimo periodo:" In caso di dimissioni o decesso del segretario nazionale il Coordinamento Nazionale nomina con maggioranza assoluta dei voti, rapportati agli iscritti dell'anno precedente, dei suoi componenti un segretario nazionale pro tempore fino alla convocazione del Congresso Straordinario che deve essere convocato dal Coordinamento Nazionale medesimo entro 4 mesi dal fatto."

 




Data notizia09.04.2000