Canoni neri: ancora una interpellanza al senato firmata da 24 senatori in larga parte del pd......ecco il testo integrale: la nostra iniziativa prosegue e non ci fermeremo.......
Interpellanze
ZANONI, FILIPPIN, FISSORE, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, D'ADDA, CAMPANELLA, PAGLIARI, GUERRA, BORIOLI, FRAVEZZI, SPILABOTTE, LO GIUDICE, Elena FERRARA, FAVERO, VACCARI, PEGORER, CIRINNA', MATTESINI, LAI, CARDINALI, MANASSERO, RICCHIUTI, BUEMI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale". Nello specifico il giudice delle leggi nelle sue motivazioni, sottolinea che «emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura - sotto numerosi profili "rivoluzionaria" sul piano del sistema civilistico vigente - si presenti del tutto priva di "copertura" da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega», aggiunge, inoltre, che: «Il tema della lotta all'evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell'intervento normativo in discorso, non può essere configurato anche come criterio per l'esercizio della delega: il quale, per definizione, deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti. Né il riferimento alle "forme premiali" anzidette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo "sanzionatorio" oggetto di censura»;
in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
il comma 9 del medesimo articolo disponeva che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;
rilevato che:
l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", richiede la forma scritta per la stipula del contratto di locazione; l'articolo 13 statuisce la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato;
la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", all'articolo 10, comma 3, dispone che: «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto»;
appare pertanto evidente la netta contraddizione tra l'ultimo periodo del comma 3 rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto conto che la stessa Corte costituzionale sostiene che la nullità del contratto di locazione non può essere dichiarata per motivi tributari;
considerato che:
sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate oggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fino all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si troveranno esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al pagamento delle somme arretrate;
ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno procedere con urgenza, anche nell'ambito di provvedimenti attualmente all'esame delle Camere, al fine di tutelare gli inquilini che hanno aderito ad un disposizione di legge oggi dichiarata incostituzionale, garantendo loro l'applicazione di un canone equo al fine di evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza della predetta disposizione di legge, oltre a un pericoloso innalzamento del contenzioso in sede giudiziaria;
se non ritenga altresì di doversi attivare con la massima sollecitudine al fine di garantire un'efficace lotta ai canoni in nero e alla conseguente evasione fiscale, anche al fine di tutelare i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti nel rispetto della normativa vigente e che hanno provveduto alla regolare registrazione dei medesimi presso l'Agenzia delle entrate.