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Istruzioni per le detrazioni IRPEF sui canoni corrisposti


730/2016 - Tempo di dichiarazioni dei redditi – le detrazioni per gli inquilini

Vademecum Unione Inquilini

Per avere diritto alle detrazioni  si devono possedere contratti scritti e registrati.

 In ogni caso consigliamo in generale di rivolgersi alle sedi Unione Inquilini  i cui recapiti si possono scaricare dal sito nazionale www.  unioneinquilini.it,
che spesso sono anche sedi di Caf, per avere informazioni se si ha diritto alle detrazioni e come fare per usufruirne

Anche questo anno gli inquilini potranno usufruire di detrazioni di imposta, che seppur di importi non esaltanti rappresentano comunque una opportunità l’Unione Inquilini fornisce tramite le sue sedi un servizio di informazione per gli interessati.  In particolare queste le opportunità offerte  dalla legislazione vigente in materie di detrazioni di imposta in sede dichiarazioni dei redditi:

Tipi di contratto che danno diritto agli inquilini  a detrazioni di imposta:

-          I contratti a libero mercato, durata minima anni 4+4

-          I contratti a canone  agevolato, ovvero con canoni che fanno riferimento agli accordi locali tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini;

-          Contratti stipulati per studenti universitari fuorisede.

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Importi delle detrazioni di imposta per inquilini:

coloro che hanno un contratto a libero mercato ( art. 2 comma 1, legge 431/1998) hanno diritto ad una detrazione di imposta pari a:

1)      300 euro per coloro con redditi imponibile inferiore a 15.493, 71 euro

2)      150 euro per coloro con reddito imponibile  tra i 15.493, 72 e i 30.897,41

Coloro che hanno un contratto agevolato o concordato ( art. 2 comma 3. Legge 431/1998) hanno diritto ad una detrazione di imposta pari a:

1)      495,98 euro per coloro con reddito imponibile inferiore a 15.493, 71 euro;

2)      247,90 euro per coloro con reddito imponibile tra i 15.493, 72 e i 30.897,41 euro;

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Giovani tra i 20 e i 30 anni

I giovani che hanno una età tra i 20 e i 30 con contratto di affitto e usano l’appartamento come abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di euro 991, 60 per i primi tre anni del contratto di locazione purché possiedano un reddito inferiore a 15.493, 71 euro, e il contratto sia stipulato ai sensi della legge 431/1998 (  a libero mercato anni 4+4; agevolati anni 3+2 ; transitori).

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Studenti universitari fuorisede

Gli studenti universitari  che siano contribuenti , fuori sede, o anche i loro genitori che hanno sostenuto il pagamento di affitti per figli studenti fuori sede a carico, possono portare in detrazione il 19% del canone di locazione pagato. Per essere considerati studenti fuori sede questi devono risiedere ad almeno 100 chilometri dall’università frequentata. Si tenga conto che al massimo si potranno detrarre 2.633 per singolo studente.

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Lavoratori dipendenti trasferiti all’estero o in altra sede in Italia

Per avere diritto alla detrazione di imposta i lavoratori si devono essere trasferiti in altra sede di lavoro distante almeno 100 chilometri dalla sede del lavoro nei precedenti tre anni. In questo caso la detrazione è pari a:

1)      991,60 euro per coloro con un reddito inferiore a 15.493, 71 euro

2)      495,80 euro per coloro con reddito imponibile  tra i 15.493, 72 e i 30.897,41 euro

 

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Detrazioni per inquilini di alloggi sociali ( iacp, ater, aler etc; comunali, cooperative)

Gli assegnatari di case comunali o popolari ( ater,aler, iacp etc), e gli inquilini di alloggi sociali privati hanno diritto ad una  detrazione di imposta prevista dalla legge 80/2014, art. 7 commi 1 e 2. In questo caso la detrazione è pari a   

1)      900 euro per coloro con un reddito inferiore a 15.493, 71 euro;

2)      450 euro per coloro con reddito imponibile  tra i 15.493, 72 e i 30.897,41 euro.

Attenzione: questa detrazione lo scorso anno ha avuto una applicazione a macchia di leopardo in quanto alcune ater, aler e iacp hanno favorito le detrazioni fornendo l’attestazione di alloggio sociale mentre altre no, vi consigliamo di rivolgervi alle sedi Unione Inquilini per accertare la possibilità. Per quanto riguarda gli assegnatari di case comunali e di alloggi di cooperative o privati dichiarati alloggi sociali non ci sono problematiche da evidenziare.

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Data notizia06.03.2016