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Firenze: Verso/contro la controriforma dell’ERP Toscana. Allegati il testo della Giunta Regionale trasmessa al Consiglio Regionale della Toscana. Ossservazioni critiche e alternative in progress. V. Simoni - UI Firenze


A proposito del  T.U. dell’ERP Toscana – lettera aperta UI/Simoni.

 

Di che si tratta? E’ un attacco che i proponenti ritengono definitivo a tutta la gestione dell’ERP con la centralizzazione regionale e la spremitura e precarizzazione contrattuale degli assegnatari. Illuminanti le formulazioni contenute in premessa (pag. 3) nel “considerato” quando si legge che…

“L’attuale governance del sistema di edilizia residenziale pubblica ha palesato molteplici criticità, in particolare sotto il profilo della eterogeneità dei modelli di gestione e dei livelli di economicità e di efficienza del sistema, imponendo un suo radicale riordino strutturale e funzionale”

E’ un giudizio che enfatizza le parziali difficoltà di un’ERP Toscana che nei dati ufficiali è un sistema equilibrato, migliorabile ma assolutamente da non demolire. Queste affermazioni non sono nemmeno conseguenti al lavoro di analisi e di sintesi operato dall’Osservatorio Regionale.

Ancor più illuminanti sono i passaggi contenuti nella “relazione illustrativa” che più che della gestione degli alloggi si occupa della gestione “accurata” degli alloggiati !

 

Trascritti di seguito:

 

“ Le modifiche sono necessitate dal carattere parziale dell'intervento effettuato con la legge regionale 41/2015, che è stato limitato alla determinazione del solo canone minimo, rendendo quindi indispensabile una riparametrazione delle restanti tipologie di canone (in numero di quattro, nella presente proposta). Sempre in materia di canoni, viene anche determinato un valore locativo, risultante dal prodotto di una determinata somma per la superficie convenzionale dell'alloggio (prodotto a cui vengono applicati speciali coefficienti correttivi), che è destinato ad operare principalmente come limite oggettivo del canone di locazione determinato in base alle fasce di reddito.”

 “ Si ritiene che le attuali disposizioni non siano sufficienti a risolvere un problema annoso come quello del sottoutilizzo degli alloggi, fonte di danni anche economici: nella determinazione del canone, infatti, rilevano esclusivamente le condizioni reddituali, mentre è del tutto ragionevole ed equo attribuire un rilievo maggiore proprio alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'alloggio. Questa volontà si traduce nella previsione di un' importante maggiorazione del canone per ogni vano utile che determina il sottoutilizzo dell'alloggio, destinata a scattare già dal momento in cui tale situazione viene accertata e comunicata all'assegnatario, in assenza di una sua disponibilità alla mobilità; nella determinazione della suddetta maggiorazione è utilizzato il valore locativo convenzionale di cui si è detto al precedente capoverso.”

 “Altre disposizioni di rilievo sono quelle concernenti la decadenza dall'assegnazione, con particolare riferimento alla soglia di valore del patrimonio, mobiliare e immobiliare, oltre la quale viene dichiarata la decadenza, e agli aspetti procedurali, oggetto di una disciplina più dettagliata. Inoltre, l'obiettivo di estendere il novero dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al bando di assegnazione è raggiunto con una riscrittura dell'articolo relativo ai soggetti richiedenti …”.

 

Deduzioni.

Questa proposta di legge va oltre la stessa legge 41/2015 che rispetto alla LRT 96/96 aveva aggravato e scomposto la condizione degli assegnatari con il forte aumento del canone minimo, la tripartizione contrattuale, l’introduzione dell’ISEE per l’accesso e la decadenza e vessatorie clausole ostative alla dinamica dei nuclei famigliari.

Va oltre, con canoni maggiorati in misura consistente nella locazione ordinaria e nella mobilità d’ufficio, quella che penalizza il sottoutilizzo abitativo per la platea di assegnatari con età inferiore a 75 anni.

Far cassa, controllare, subordinare: è il prodotto di un ceto politico/burocratico che considera i liberi corpi intermedi con fastidio. Modello di riferimento è l’assistenza , che ha il suo apice concettuale nel decreto legislativo sulla povertà, enfatizzato nella sua portata strategica dall’assessore Stefania Saccardi! Insomma, non l’applicazione vincolante dell’art. 3 della Costituzione ma una subalternità esistenziale.

 

Siamo dunque ad uno snodo molto rischioso.

 

Come sindacati inquilini e dei lavoratori in tutto il ciclo precedente all’approvazione della LRT 41/2015 avevamo formulato proposte, integrazioni, correzioni di sostanza ispirate da un tratto comune: ancorare il sistema dell’ERP ad un welfare rafforzato in un percorso continuo di emancipazione della persona umana, contro ogni sua retrocessione.

 

 

In questa fase dobbiamo unitariamente proseguire in questo percorso, con significative proposte di emendamenti al testo inviato dalla Giunta all’esame del Consiglio Regionale.

 

Non possiamo rassegnarci.

 

V. Simoni, Firenze, 26 settembre 2017.

 


 

Ulteriori appunti sull’articolato della proposta di legge reg.le (18-09-2017).

Per la metodologia di analisi e di intervento in merito alla proposta di legge inviata al Consiglio Regionale abbiamo utilizzato il percorso che va  dalla legge 96/96 alle modifiche della medesima introdotte dalla legge 41/2015, dalla bozza ufficiosa di T.U. versione 20/10/2016 alle proposte di emendamento sindacale unitarie a tale bozza. Si tiene conto inoltre dei successivi confronti con lo staff dell’ass. Ceccarelli (date: 5 ottobre 2016, 28 novembre 2016, 15 febbraio 2017, 2 marzo 2017) e delle posizioni sindacali unitarie esposte in conferenze stampa e in assemblee regionali – ultima quella del 15 giugno 2017 a S. Bartolo a Cintoia.

Abbiamo estrapolato, ribadendo comunque la validità complessiva degli emendamenti sindacali, le parti che riteniamo cruciali; che nel dettaglio sono:

 

1.     La debole funzione sindacale nelle strutture della governance che al Titolo II è in parte richiamata dall’art. 3 comma 3 lettera b) connessa, dall’art 9 comma 4 lettera d) e dall’art 11.

2.     La distorsione rappresentata nel Titolo III, Capo l, dall’art. 15 al comma 3 che di fatto esclude per un ISEE cumulativo la possibilità di presentare domanda distinta a chi esprime una acutissima esigenza di autonomia all’interno di un nucleo famigliare.

3.     Il  grave tasso di persecuzione che è contenuto nell’art. 19 con tutte le ulteriori precisazioni normative per l’”Assegnazione in mobilità degli alloggi” e per la totale ipocrisia tutto il disposto dell’art. 20 per l’  “Utilizzo autorizzato degli alloggio”.

4.     La intricata normativa prevista dall’Art. 23 (Variazioni del nucleo familiare”) che ignora la reale dinamica delle crisi che portano ad una crescente, indifferibile e giuridicamente obbligatoria solidarietà interfamiliare.

5.     Significativo, per le conseguenze nei confronti di  migliaia di assegnatari, è il peso complessivo dell’operazione dedicato interamente al Capo II con le “Disposizioni relative alla mobilità degli assegnatari di ERP “ (art. 25, 26 e 27).

6.     Per i nuovi canoni non immediatamente percepibile sono gli effetti prodotti dagli articoli 28,29,30,31,32. Si tratta di “ aggiustamenti”  riferiti a) al “valore locativo” (4 euro mensile al mq), b) al calcolo del reddito annuo complessivo convenzionale (nella misura del 70% invece che del 60%), c) all’adeguamento ISTAT (al 100% invece che al 75%), d) al canone minimo, e) al canone sociale, f) alla rimodulazione delle fasce di reddito a cui corrispondere un diverso canone di locazione “protetto”, g) al canone massimo cosiddetto di “solidarietà”agli effetti e h) soprattutto alla maggiorazione del canone di locazione per sottoutilizzo ( 56 euro/mese per ogni vano utile che determini tale condizione). I proponenti sono consapevoli che si tratta in diversi casi di incrementi sostanziosi e per questo, con la stessa tattica da estenuazione dell’assegnatario,  hanno pensato di diluirne l’impatto nel tempo “ fino alla completa concorrenza del canone determinato” ( art. 28 comma 10)

7.     Lo sviluppo nel Capo V del carattere inquisitorio e persecutorio riferito all’ ”Annullamento, decadenza e risoluzione del contratto di locazione degli alloggi”. Si incomincia con l’assimilare l’occupante “senza titolo” all’abusivo occupante (art. 43) mentre è accertato che nella quasi generalità dei casi corrisponde all’abitare di persone legate da vincoli famigliari con l’assegnatario e indotte alla coabitazione da stato di necessità. Si prevede (art. 44) che il “Comune e il soggetto gestore svolgano controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell’alloggio, secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea di Ambito”. Per la decadenza dall’assegnazione la traccia è quella  della legge 41/2015 e si determina con il meccanismo dell’ISEE (due ISEE di 16.500 euro) e da possidenze immobiliari calcolate in modo cervellotico (art. 44 comma 3 lettera m) collegato ad Allegato B, paragrafo 2, lettera c) aumentato del 50%.

8.     Nelle norme transitorie si continua nel disordine normativo riferito allo stato di permanenza nella’assegnazione, nel suo subentro e via dicendo. Resta comunque l’assurda clausola di utilizzo continuativo dell’alloggio di ERP per non meno di 5 anni alla data del 23 aprile 2015. Un meccanismo ostativo per quasi tutti i procedimenti di regolarizzazione e incapace di regolare la coabitazione durante la crisi che non si sta concludendo.

Considerazioni sommarie:

 

Vanno adeguate al testo di legge inviato al Consiglio Regionale le proposte di emendamenti sindacali. Dovrebbero riferirsi almeno ad 8 gruppi di questioni:

1)     La ridottissima portata della funzione sindacale

2)     L’emancipazione negata alle giovani coppie

3)     Il superamento dell’utilizzo temporaneo dell’alloggio

4)     La regolazione della variazione del nucleo famigliare

5)     La mobilità per sottoutilizzo a prescindere dall’offerta alternativa

6)     La portata reale delle rimodulazioni dei canoni

7)     Gli effetti delle decadenze dalle assegnazioni

8)     La funzione di protezione interfamigliare dell’alloggio di ERP

 

Restano da affrontare ( e va fatto)  due parti fondamentali. La portata della proposta di nuova governante che finora abbiamo glissato, e il capitolo sui requisiti per l’accesso all’ERP e sulla attribuzione dei punteggi – e questo va affrontato con l’esperienza maturata dalla conclusione dei bandi ERP 2016 e 2017.

Per la governante propongo agli altri sindacati la riflessione di Virgilio Barachini; per gli allegati b e C rinvio alle proposte sindacali a suo tempo trasmesse all’ass. Ceccarelli con le integrazioni successive emerse in questi mesi.

Per quanto riguarda l’allegato D fondamentale è il comma 2 che definisce in modo forse più ragionevole il “vano utile”.

 

Discutiamone ancora. 

 




Data notizia29.09.2017

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