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Segnalazione su: dati finanziaria sulle politiche abitative , finanziamenti comune per comune, proposte di mozioni per i consigli comunali


Mozioni da presentare nei consigli comunali , contributi della finanziaria per le politiche abitative, il link per conoscere i contributi suddivisi per comuni italiani

 

Dalla finanziaria

 

https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020_allegati_a-g_0.pdf

 

link finanziamento comune per comune

 

 

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito

indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra5.001  e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

 

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi

rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

 

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte,  entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo

 

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la

voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».36. Il Ministero dell’interno, in collaborazione

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

 

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

 

65. All’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze

dei propri inquilini, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo, degli oneri di sistema ».

 

66. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 134 è sostituito dal seguente: « 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470

milioni di euro per l’anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »; b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

 

175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2020 »;

b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».

 

233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020. All’articolo 19, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « all’8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ».

 

234. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

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Art. 8 commi da 437 a 444 (programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)

437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)

  438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

   b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;

   c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

  439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:

   a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

   b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

   e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

   f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

  441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte. 

  442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

  443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. 

  444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario. 

 




Data notizia18.02.2020

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