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SFRATTI, SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE



UNIONE INQUILINI: SCONFITTI GLI IRRESPONSABILI CHE VOLEVANO SFRATTARE DURANTE LA PANDEMIA. LA CORTE COSTITUZIONALE HA RESPINTO LE ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELLA SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI. ORA SERVONO TAVOLI TERRITORIALI PER GARANTIRE IL PASSAGGIO DA CASA A CASA E UN PIANO PER AUMENTARE L’OFFERTA DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE.

Dichiarazione di Walter De Cesaris segretario nazionale.

“Come Unione Inquilini ci siamo costituiti nel giudizio di costituzionalità della proroga dell’esecuzione degli sfratti durante la pandemia, sostenendo la tesi della piena legittimità del provvedimento perché i diritti costituzionali vanno bilanciati e la tutela della salute è prevalente, specialmente durante l’emergenza sanitaria.

Abbiamo notato con grande soddisfazione che la nostra argomentazione è stata ampiamente citata nelle premesse della sentenza e ampiamente accolta nel dispositivo.

Le motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha respinto le richieste avanzate dai giudici di Trieste e Savona di dichiarare l’illegittimità costituzionale della sospensione dell’esecuzione degli sfratti durante la pandemia, rappresentano un importante atto di indirizzo per il legislatore ma, riteniamo anche per l’azione dei governi regionali e le amministrazioni locali.

La Corte infatti ha respinto la tesi fondamentale dei suddetti giudici, sostenuta dalla associazione della grande proprietà edilizia, quella cioè che la sospensione delle esecuzioni si configurasse alla stregua di un esproprio, che di fatto sopprimeva il diritto alla proprietà, costituzionalmente garantito.

Come Unione Inquilini avevamo sostenuto la tesi opposta: ovvero che il legislatore nella sua azione deve sempre conseguire un bilanciamento dei diritti e che, durante una emergenza eccezionale, quale quella della pandemia da Covid 19, la tutela della salute rappresentava il diritto costituzionale prevalente.

La Corte, naturalmente ribadendo la necessità di una motivazione forte e di un carattere temporaneo, ha ribadito la piena legittimità dell’intervento legislativo in quanto motivato da un superiore interesse di tutela della salute pubblica.

Come infatti ha sentenziato la Corte nel suo dispositivo: Nel corso dell’anno in cui si è manifestata la pandemia e fino al 31 dicembre 2020 la temporanea sospensione dell’esecuzione di tutti provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ha costituito una delle tante misure adottate per fronteggiare l’emergenza. Da una parte occorreva evitare che le attività esecutive, oltre a gravare sui tribunali, ponessero le persone necessariamente in contatto con conseguente incremento del rischio di contagio. D’altra parte i soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio rischiavano di vedere, per loro in particolare, aggravarsi quella situazione di difficoltà, che pure era di portata generale, giacché, nelle locazioni abitative l’oggetto del rilascio sarebbe stato anche l’abitazione, con incidenza, quindi, su un diritto inviolabile (sentenze n. 128 del 2021 e n. 44 del 2020) e, nelle locazioni non abitative, il rilascio avrebbe avuto ad oggetto un esercizio commerciale o un’azienda con pregiudizio del diritto di iniziativa economica privata, che parimenti è tutelato (art. 41, primo comma, Cost.). In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie.”

L’argomento, sostenuto con una campagna virulenta dalla grande proprietà immobiliare che, in nome della sacralità della proprietà privata,  identificava la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria alla stregua di un esproprio è stata affossata dalla sentenza della Corte che ha chiaramente affermato: “Con riferimento all’incidenza sproporzionata della misura in esame sul diritto di proprietà del locatore, occorre ricordare che questa Corte, anche in pronunce recenti, ha ribadito che un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell’individuo (ex multis, sentenze n. 46 del 2021, n. 276, n. 235 e n. 167 del 2020). Sulla stessa linea si pone, da tempo, la giurisprudenza della Corte EDU nell’interpretazione della garanzia espressa all’art. 1 Prot. addiz. CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 6 ottobre 2005, Maurice contro Francia, paragrafo 86).”

 

Certamente, la Corte ha ritenuto che “questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).”

 

Ha aggiunto, però, in ultimo, come “Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n. 128 del 2021).

 

Passo fondamentale che va letto in coordinamento con il seguente: “L’emergenza pandemica, con la conseguente crisi economico-sociale, costituisce senz’altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l’operatività della misura di sospensione.”

 

Questa impostazione, fornisce il quadro giuridico, autorevolmente confermato dalla Corte Costituzionale, della piena legittimità di interventi di graduazione delle esecuzioni, anche a livello territoriale, al fine di determinare le condizioni per il passaggio da casa a casa per i nuclei familiari che per reddito e condizioni socio sanitarie non possono reperire autonomamente un alloggio nel mercato privato.

 

Chiediamo a Prefetture e Amministrazioni locali, come anche quanto dichiarato in Parlamento dalla Ministra Lamorgese, ovunque ancora non già intrapreso, di convocare tavoli di confronto con le parte sociali e le istituzioni interessate, ai fini di una programmazione delle esecuzioni che consenta un governo sociale degli sfratti, in modo da garantire il passaggio da casa a casa.

Chiediamo al Parlamento e al Governo di intervenire urgentemente, a partire dalla Legge di Bilancio, per consentire a Regioni e Comuni di poter acquisire uno stock immediato di alloggi pubblici al fine di fornire gli strumenti operativi per operare in tale direzione.

 

Chiediamo che gli interventi del PNRR previsti nella Missione Inclusione e Coesione e che riguardano gli interventi per le città e l’abitare, abbiano come obiettivo principale l’incremento di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, attraverso la rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio dismesso e inutilizzato.”




Data notizia12.11.2021

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